Sentenza del 05/07/2022 n. 2228 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Agevolazioni cd. prima casa - Immobile di lusso in corso di costruzione - Avviso di liquidazione di maggiore imposta - Termine di decadenza - Decorrenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per maggiore imposta a seguito della presunta perdita dell'agevolazione 'prima casa' su immobile di lusso in corso di costruzione; controversia sulla decorrenza del termine triennale di decadenza ex art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 (se dalla data del rogito o dal completamento dell'immobile).
La decisione
Il giudice ha stabilito che, per immobili in corso di costruzione, il termine triennale di decadenza per la ripresa a tassazione decorre dal completamento dell'immobile e non dalla stipula del rogito, poiché solo a partire da quel momento l'Amministrazione finanziaria può accertare l'esatta natura dell'abitazione. Di conseguenza un avviso notificato entro tre anni dal completamento e' valido; avvisi notificati oltre tre anni dal completamento sono invece decadenziati.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2
Il termine triennale di decadenza per la ripresa a tassazione decorre dal momento in cui l'Amministrazione puo' accertare la natura del bene; per immobili in corso di costruzione tale momento e' il completamento dell'immobile.
Massime di principio
- Per immobili in corso di costruzione la decorrenza del termine di decadenza inizia dal completamento dell'opera e non dalla data del rogito.
- Il completamento va individuato con riferimento agli elementi concreti che consentono all'Amministrazione di accertare la destinazione dell'immobile (es. ultimazione lavori, certificato di agibilita', variazione catastale/accatastamento).
- L'Amministrazione puo' notificare avvisi di liquidazione entro tre anni dal completamento; un avviso notificato oltre tre anni dalla stipula ma entro tre anni dal completamento non e' prescritto.
- Il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione relativa a inizio e fine lavori, pratiche edilizie, certificazioni di agibilita' e variazioni catastali per dimostrare la data di completamento ed eventualmente limitare la possibilita' di ripresa a tassazione.
- In sede di contenzioso il giudice valutera' se prima del completamento fosse effettivamente possibile per l'Amministrazione accertare la natura dell'immobile; se non lo era, la decorrenza slitta al completamento.
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