Sentenza del 05/07/2022 n. 2236 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Rettifica valore - Compravendita immobiliare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha rettificato il valore dichiarato in atto di compravendita confrontandolo con il 'valore normale' risultante dalle quotazioni OMI e ha determinato un maggior reddito (plusvalenza) conseguente alla cessione. Il contribuente ha impugnato l'accertamento sostenendo che la semplice discrepanza rispetto alle quotazioni OMI non può giustificare la rettifica senza ulteriori elementi probatori.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la sola esistenza di uno scostamento tra il corrispettivo indicato nell'atto e il valore OMI non sia idonea a fondare l'accertamento fiscale. Per affermare la non veridicità del prezzo dichiarato è necessaria la presenza di elementi indiziari ulteriori, gravi, precisi e concordanti (es. comparazioni documentate, perizie, elementi oggettivi sul mercato). In mancanza di tali elementi l'atto di rettifica è stato annullato/respinto e la rettifica del reddito non è stata confermata.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI rappresentano uno strumento indicativo del valore di mercato, ma da sole non bastano a dimostrare la sottofatturazione o l'inesattezza del corrispettivo dichiarato in atto.
- L'onere della prova grava sull'amministrazione finanziaria: per rettificare il valore dichiarato occorrono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, compiutamente motivati, dimostrino l'anomalia del prezzo.
- Elementi probatori idonei possono essere: perizie tecniche/collaborazioni di esperti, confronti documentali con compravendite comparabili effettivamente concluse nello stesso periodo, modalità di pagamento anomale, rapporti tra parti correlate, o altri elementi oggettivi di mercato.
- Il contribuente deve conservare e produrre documenti che comprovino la genuinità del prezzo (atto notarile, ricevute di pagamento bonifici/assegni, eventuali perizie di parte, comunicazioni tra parti) per opporsi efficacemente alla rettifica.
- Se esistono più elementi convergenti che indicano una sproporzione sistematica tra prezzi dichiarati e valori di mercato (non solo la sola quotazione OMI), l'amministrazione può avere titolo a rettificare; ma la motivazione deve sempre ricondursi a elementi concreti e specifici.
- In sede di accertamento è necessario che il provvedimento sia adeguatamente motivato: il richiamo generico alle quotazioni OMI senza riscontri oggettivi e senza analisi comparativa dettagliata è insufficiente e può portare all'annullamento dell'atto.
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