Cassazione Civile, Ordinanza n. 30122/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Un privato aveva chiesto il risarcimento dei danni da infiltrazioni d’acqua asseritamente derivati dalla rottura di una condotta della rete idrica gestita dalla società ricorrente. Il Tribunale aveva condannato la società al pagamento del danno e aveva ritenuto operante la polizza di responsabilità civile, obbligando l’assicuratrice a manlevare l’assicurata oltre franchigia. In appello, la compagnia assicuratrice aveva contestato la copertura assicurativa, il nesso causale tra rottura della condotta e danno e la quantificazione del pregiudizio; la Corte d’appello aveva accolto il solo motivo sulla copertura, ritenendo non operativa la polizza e rigettando la domanda di garanzia. La società assicurata ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nell’interpretazione delle clausole contrattuali, perché la Corte d’appello avrebbe letto solo una clausola di esclusione senza coordinare la clausola di estensione del rischio e la clausola favorevole all’assicurato in caso di dubbio; 2) violazione dell’art. 1904 c.c., sostenendo che la decisione della corte territoriale avrebbe prodotto l’effetto abnorme di lasciare a carico dell’assicurata un danno rientrante nell’attività coperta dalla polizza; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello con cui si contestava la condanna risarcitoria per difetto di prova dell’evento e del nesso eziologico. La compagnia resistente ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, la rimessione alle Sezioni Unite, sostenendo un contrasto giurisprudenziale e richiamando clausole di limite/franchigia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non accoglibile l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite; ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva interpretato il contratto in modo parcellizzato, valorizzando solo la clausola di esclusione dei danni da infiltrazioni senza coordinare la clausola di estensione della garanzia per danni da rottura accidentale di condutture e la clausola che imponeva di interpretare i casi dubbi in senso favorevole all’assicurato. Ha accolto anche il terzo motivo, osservando che la corte territoriale, assorbendo gli altri motivi, non aveva esaminato la doglianza sulla mancata prova dell’evento e del nesso causale rispetto alla condanna risarcitoria confermata in primo grado. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, affinché riesamini il merito alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
le clausole contrattuali devono essere interpretate secondo un criterio complessivo e coordinato, non in modo frammentario; il giudice deve leggere le disposizioni in reciproca relazione e valorizzare, se previsto, il criterio di interpretazione favorevole all’assicurato nei casi dubbi
richiamato dalla ricorrente come norma che impone di armonizzare la disciplina della copertura assicurativa con l’esistenza del rischio assicurato; la Corte non decide nel merito sul punto perché il motivo è assorbito
il giudice di appello deve pronunciare su tutte le domande e i motivi devoluti; l’omissione di esame di un motivo di impugnazione integra vizio censurabile in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di dedurre la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla disciplina del rischio assicurato
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di censurare l’omessa pronuncia su un motivo di appello
richiamato come titolo della domanda risarcitoria accolta in primo grado, oggetto della contestazione sull’an debeatur e sul nesso causale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte esclude, in ragione dell’accoglimento del ricorso, il presupposto per l’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti
art. 4 punto 4 q della polizza
clausola di estensione della garanzia ai danni da contaminazione dell’acqua, del suolo o dell’aria provocati da rottura accidentale di impianti o condutture
art. 6 n. 6 a della polizza
richiamata dalla resistente come soglia/limite ulteriore di operatività della copertura
art. 3 punto 3 f della polizza
clausola di esclusione dei danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni e contaminazione di acque, terreni o colture
art. 14 della polizza
prevede che, nei casi dubbi, l’interpretazione del contratto sia quella più favorevole all’assicurato
Massime di principio
- In tema di interpretazione del contratto assicurativo, il giudice di merito deve esaminare tutte le clausole rilevanti e coordinarle tra loro secondo un criterio sistematico; è viziata la decisione fondata su una lettura isolata e parziale di una sola clausola, senza verificare il rapporto con le clausole di estensione della garanzia e con quelle di esclusione.
- Quando il testo contrattuale contiene, accanto a una clausola di delimitazione del rischio, una clausola che apparentemente amplia la copertura e una clausola che impone l’interpretazione favorevole all’assicurato nei casi dubbi, il giudice deve spiegare il rapporto tra tali previsioni e non può omettere tale confronto.
- In sede di legittimità è censurabile la violazione delle norme ermeneutiche del contratto; non è invece consentito chiedere alla Corte di cassazione una diversa interpretazione del testo negoziale come mero dissenso sul risultato interpretativo.
- L’omessa pronuncia su un motivo di appello devoluto al giudice di secondo grado integra vizio processuale denunciabile in cassazione, specie quando il motivo riguarda la prova dell’evento dannoso e del nesso causale rispetto alla domanda risarcitoria.
- Se la sentenza d’appello assorbe i motivi residui dopo avere deciso su una questione preliminare, la cassazione della decisione su tale questione può rendere necessario il rinvio per la rivalutazione dell’intero merito alla luce dei motivi non esaminati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29965/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29972/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29987/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29988/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29989/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29991/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →