Cassazione Penale, Sentenza n. 852/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello contestandone la motivazione come contraddittoria e l'erronea applicazione della legge sostanziale (art. 40 e art. 49, comma 2, cod. pen.), nonché l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. Sostiene che il documento (fotocopia della patente) fosse un "falso grossolano" immediatamente riconoscibile (firma riconducibile al fratello Davide), che l'autore della falsificazione fosse incerto (potenzialmente terzi, incluso il datore di lavoro), e che quindi mancassero gli elementi per ritenere la responsabilità a suo carico per i reati contestati (falsità documentale e falso per induzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse ricostruito esaustivamente i fatti, motivando adeguatamente la riconducibilità delle condotte al ricorrente e l'insussistenza della tesi del "falso grossolano". La Cassazione ha quindi respinto il ricorso per difetto di confronto concreto con la motivazione impugnata, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità colposa nell'impugnazione, ha disposto il versamento di un'ammenda di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Applicata come norma relativa al falso documentale; la Corte ha ritenuto sussistente il reato, escludendo la natura "grossolana" della falsità e riconoscendo la capacità del documento di trarre in inganno il pubblico ufficiale
Riferita alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà: la Corte ha ritenuto integrata la falsità nella dichiarazione/autocertificazione allegata alla fotocopia della patente
Richiamati nella qualificazione dei vari segmenti del reato di falso; la Corte territoriale ha inquadrato nella normativa sulla falsità documentale i fatti ricostruiti
art. 48-479 cod. pen. (reato di falso per induzione)
Rilevato il falso per induzione allorché la condotta complessiva dell'imputato ha indotto il pubblico ufficiale (polizia municipale) ad attestare, in via errata, la responsabilità del fratello, con conseguente decurtazione dei punti
art. 40 e art. 49, comma 2, cod. pen.
Richiamati dal ricorrente per contestare l'applicabilità di talune fattispecie (es. ipotesi di impossibilità o concorso), ma la Corte ha ritenuto incongrue le doglianze e non persuasive rispetto alla solida ricostruzione dei giudici di merito
Denunciata dal ricorrente come inosservata; la Cassazione non ha ritenuto che tale presunta violazione fosse dimostrata né idonea a rendere il ricorso fondato
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020)
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento in udienza delle parti; il procedimento è stato concluso per iscritto
Applicato per la condanna al pagamento dell'ammenda in relazione all'inammissibilità per profili di colpa dell'atto impugnatorio
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 35814 del 28/03/2019 e altre)
Principio richiamato: la punibilità per falsità è esclusa solo se la falsificazione è così evidente da risultare riconoscibile "ictu oculi"; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la falsità non fosse immediatamente percepibile e dunque penalmente rilevante
Massime di principio
- Per la Corte di Cassazione un ricorso è inammissibile se non svolge un confronto specifico e motivato con la decisione impugnata: argomentazioni generiche o ripetitive non bastano.
- La valutazione della "grossolanità" di un falso è oggettiva: la falsità esclude la rilevanza penale solo se è immediatamente percepibile "ictu oculi"; se la falsificazione può trarre in inganno un pubblico ufficiale competente, il reato può ritenersi integrato anche se si tratta di fotocopia o fotomontaggio.
- La presenza di possibili interessi o responsabilità di terzi (es. datore di lavoro) non esclude automaticamente la responsabilità dell'autore individuato, salvo prova specifica del concorso o della paternità della falsificazione da parte di altri.
- Nel falso per induzione conta l'effetto prodotto sul pubblico ufficiale: la condotta è penalmente rilevante se ha indotto il pubblico ufficiale a compiere un atto attestando fattualmente una circostanza falsa.
- Chi impugna deve proporre in cassazione argomentazioni nuove solo se adeguatamente fondate: introdurre per la prima volta ipotesi alternative prive di elemento probatorio sufficiente è inefficace e può portare all'inammissibilità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa dell'attore, il giudice può irrogare spese e ammende a carico del ricorrente (meccanismi sanzionatori previsti dal codice di procedura penale).
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