Cassazione Civile, Ordinanza n. 32378/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un creditore aveva notificato a una banca un atto di precetto per il pagamento di spese di lite liquidate in una precedente sentenza. La banca aveva proposto opposizione al precetto, sostenendo in via principale l’estinzione del credito per compensazione con un proprio maggior controcredito derivante da rapporti di conto corrente ceduti a una società di recupero crediti, e in via subordinata la riduzione del credito precettato al 50% per asserita solidarietà passiva. Il tribunale, tuttavia, ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza per valore solo con la sentenza, ritenendo competente il giudice di pace in base all’importo intimato. Con il ricorso per regolamento di competenza la banca ha denunciato la violazione degli artt. 38 e 171-bis c.p.c., sostenendo che, per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, il rilievo officioso dell’incompetenza è tempestivo solo se effettuato con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. oppure, nei procedimenti non soggetti a tale norma, entro la prima udienza; quindi la dichiarazione resa in sentenza era tardiva e la competenza doveva ritenersi ormai radicata.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ritenendo tardiva e quindi inammissibile la declaratoria di incompetenza adottata dal tribunale con la sentenza finale. Ha affermato che, per i procedimenti soggetti al nuovo art. 171-bis c.p.c., il rilievo officioso dell’incompetenza per materia, valore e per territorio nei casi previsti deve avvenire nel decreto previsto da tale norma; nei procedimenti in cui l’art. 171-bis non si applica, comunque non oltre la prima udienza, eventualmente anche a seguito di espressa riserva. Poiché nel caso concreto il tribunale aveva già esaurito tale fase senza sollevare validamente la questione, la competenza è stata dichiarata definitivamente radicata davanti al Tribunale di Lanciano, con rinvio della causa a quel giudice. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell’intimato, liquidandosi il giudizio di regolamento come valore indeterminabile ai fini tariffari.
Norme richiamate
La competenza per materia, valore e, nei casi previsti, per territorio può essere eccepita o rilevata d’ufficio solo nei termini processuali oggi segnati dal combinato disposto con l’art. 171-bis c.p.c.; oltre tali termini la questione è preclusa.
È il rimedio utilizzato per chiedere il regolamento di competenza avverso la sentenza che ha dichiarato l’incompetenza.
Disciplina il regolamento di competenza richiesto dalla parte contro la decisione sulla competenza.
Nel regime introdotto dalla riforma, il rilievo officioso dell’incompetenza deve essere effettuato nel decreto previsto da questa norma; in mancanza, la rilevazione è preclusa oltre la prima udienza nei procedimenti non soggetti alla disposizione.
La causa era stata rinviata per la decisione con trattazione scritta, ma ciò non consente di sanare un rilievo tardivo della incompetenza già precluso.
Era invocato dalla parte ricorrente in via subordinata per chiedere la riduzione del credito precettato al 50% in ragione dell’asserita solidarietà passiva.
Il tribunale di merito lo ha richiamato per determinare il valore della controversia in base all’importo del credito azionato nel precetto.
art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014
Ai fini della liquidazione delle spese del regolamento di competenza, il procedimento è considerato di valore indeterminabile perché verte solo su una questione processuale e non sull’intera controversia.
La disciplina transitoria rende applicabili le modifiche alla competenza ai procedimenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023.
Ha modificato l’art. 38 c.p.c. restringendo la rilevabilità dell’incompetenza e imponendo la tempestività del rilievo officioso secondo i nuovi termini.
Massime di principio
- Nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, la rilevazione dell’incompetenza per materia, valore e, nei casi previsti, per territorio è soggetta a preclusioni stringenti: il giudice deve rilevarla nei tempi e nelle forme stabiliti dalla riforma, non potendo farlo validamente con provvedimento tardivo di decisione finale.
- Il rilievo officioso dell’incompetenza è tempestivo solo se avviene nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. oppure, nei procedimenti non soggetti a tale norma, entro la prima udienza di trattazione; decorso tale momento, la competenza del giudice adito si radica definitivamente.
- Nel giudizio di regolamento di competenza, la causa di liquidazione delle spese va considerata di valore indeterminabile, poiché il procedimento ha ad oggetto solo una questione processuale e non l’intera controversia sostanziale.
- Quando il giudice di merito omette di sollevare tempestivamente l’incompetenza secondo il nuovo regime processuale, la successiva declaratoria resa in sentenza è inammissibile e deve essere cassata con conferma della competenza del giudice originariamente adito.
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