Cassazione Civile, Ordinanza n. 22166/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'ente previdenziale per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito dell'iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, eseguita dal concessionario della riscossione sulla base di ruoli formati dall'ente. Il convenuto sosteneva di non essere responsabile perché l'espropriazione forzata e l'iscrizione ipotecaria sarebbero attività riservate al concessionario, e perché il debitore avrebbe dovuto comunicare al concessionario la sospensione dell'esecutività di alcuni titoli. Con un unico motivo di ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 45 e 77 del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, sostenendo che, in presenza di sospensione dell'esecutività di alcuni ruoli e di altri ruoli non ancora opposti, il danno non sarebbe comunque imputabile all'ente ma al concessionario o, in mancanza di comunicazione, non sarebbe risarcibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, la mancanza di un'adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non ricostruiva compiutamente la sequenza degli atti e dei provvedimenti relativi ai ruoli, alla loro sospensione e all'iscrizione ipotecaria. Ha inoltre riscontrato la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata trascrizione e localizzazione degli atti richiamati, nonché la carenza di specificità del motivo ex art. 366, n. 4, c.p.c., essendo le doglianze formulate in termini di ricostruzione alternativa dei fatti e non come puntuale individuazione degli errori di diritto della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa, l'indicazione specifica dei motivi e la trascrizione/localizzazione degli atti e documenti rilevanti; la loro mancanza determina inammissibilità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina della riscossione coattiva e dell'iscrizione a ruolo.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di iscrizione ipotecaria nell'ambito della riscossione esattoriale.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla formazione e trasmissione dei ruoli contributivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, è stato attestato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la mera riproposizione o il riassunto della sentenza impugnata non soddisfa l'onere di esposizione sommaria dei fatti se non consente di ricostruire in modo completo e autonomo la vicenda processuale e fattuale.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario trascrivere o almeno riportare nelle parti essenziali e localizzare gli atti e documenti su cui le censure si fondano; il mancato rispetto di tale onere rende inammissibile il motivo.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare con precisione gli specifici errores in iudicando o in procedendo della decisione impugnata; è inammissibile un motivo che si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una tesi difensiva astratta senza specifica critica alla ratio decidendi.
- In tema di riscossione contributiva e iscrizione ipotecaria, le questioni sulla riferibilità della condotta al creditore o al concessionario non possono essere esaminate in cassazione se il ricorso è privo delle necessarie allegazioni e della puntuale localizzazione degli atti decisivi.
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