Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22166/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'ente previdenziale per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito dell'iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, eseguita dal concessionario della riscossione sulla base di ruoli formati dall'ente. Il convenuto sosteneva di non essere responsabile perché l'espropriazione forzata e l'iscrizione ipotecaria sarebbero attività riservate al concessionario, e perché il debitore avrebbe dovuto comunicare al concessionario la sospensione dell'esecutività di alcuni titoli. Con un unico motivo di ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 45 e 77 del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, sostenendo che, in presenza di sospensione dell'esecutività di alcuni ruoli e di altri ruoli non ancora opposti, il danno non sarebbe comunque imputabile all'ente ma al concessionario o, in mancanza di comunicazione, non sarebbe risarcibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, la mancanza di un'adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non ricostruiva compiutamente la sequenza degli atti e dei provvedimenti relativi ai ruoli, alla loro sospensione e all'iscrizione ipotecaria. Ha inoltre riscontrato la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata trascrizione e localizzazione degli atti richiamati, nonché la carenza di specificità del motivo ex art. 366, n. 4, c.p.c., essendo le doglianze formulate in termini di ricostruzione alternativa dei fatti e non come puntuale individuazione degli errori di diritto della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa, l'indicazione specifica dei motivi e la trascrizione/localizzazione degli atti e documenti rilevanti; la loro mancanza determina inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • art. 45 D.P.R. 602/1973

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina della riscossione coattiva e dell'iscrizione a ruolo.

  • art. 77 D.P.R. 602/1973

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di iscrizione ipotecaria nell'ambito della riscossione esattoriale.

  • art. 24 D.Lgs. 46/1999

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla formazione e trasmissione dei ruoli contributivi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, è stato attestato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la mera riproposizione o il riassunto della sentenza impugnata non soddisfa l'onere di esposizione sommaria dei fatti se non consente di ricostruire in modo completo e autonomo la vicenda processuale e fattuale.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario trascrivere o almeno riportare nelle parti essenziali e localizzare gli atti e documenti su cui le censure si fondano; il mancato rispetto di tale onere rende inammissibile il motivo.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare con precisione gli specifici errores in iudicando o in procedendo della decisione impugnata; è inammissibile un motivo che si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una tesi difensiva astratta senza specifica critica alla ratio decidendi.
  • In tema di riscossione contributiva e iscrizione ipotecaria, le questioni sulla riferibilità della condotta al creditore o al concessionario non possono essere esaminate in cassazione se il ricorso è privo delle necessarie allegazioni e della puntuale localizzazione degli atti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.