Cassazione Civile, Ordinanza n. 31188/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico per la creazione di un sito web affidato da un'azienda agricola a una società che aveva realizzato numerose pagine HTML e immagini assemblate, chiedendo poi il pagamento del compenso asseritamente non corrisposto. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, mentre in appello la corte territoriale, accogliendo l'impugnazione della committente, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Patti in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, fissando il termine per la riassunzione. La società e il soggetto che l'aveva rappresentata hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione degli artt. 1182, 2697 c.c. e 132 c.p.c., sostenendo che il Tribunale di Patti fosse competente; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 50, 91, 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., lamentando l'omessa motivazione sulla compensazione delle spese e sui costi sostenuti. La resistente ha proposto anche ricorso incidentale, censurando la compensazione integrale delle spese di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la sentenza impugnata aveva pronunciato sulla competenza e sulle spese, sicché la censura sulla competenza avrebbe dovuto essere veicolata con regolamento necessario di competenza; inoltre il ricorso era tardivo rispetto al termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza. Per conseguenza, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace, essendo tardivo e proposto in via incidentale condizionata rispetto a un ricorso principale inammissibile. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti principali, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alla condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende; ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti principali.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla determinazione del luogo di adempimento ai fini della competenza territoriale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per avere ad oggetto un capo da impugnare con regolamento necessario di competenza.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte entri nel merito della doglianza per l'inammissibilità del mezzo.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non esamina il merito della dedotta carenza motivazionale perché il ricorso è inammissibile.
Richiamato nel secondo motivo sulle spese, ma la Corte non affronta il merito della censura per l'inammissibilità del ricorso principale.
Richiamato sia nel ricorso principale sia nell'incidentale in relazione alla regolazione delle spese; la Corte richiama il principio secondo cui la statuizione sulle spese, se l'impugnazione riguarda anche la competenza, non elide la necessità del regolamento di competenza.
Richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte ne tratta solo incidentalmente nel quadro dell'inammissibilità e dell'inefficacia del ricorso.
art. 24 Cost.
Invocato come parametro di tutela del diritto di difesa, ma non scrutinato nel merito per la definizione in rito.
Indicato come norma processuale di qualificazione dei motivi di ricorso, ma la Corte risolve la controversia sul piano dell'ammissibilità.
Richiamato per il primo motivo, ma non esaminato nel merito in ragione dell'inammissibilità.
È richiamato il procedimento accelerato e la conseguenza sanzionatoria della conferma della proposta di definizione anticipata.
La Corte ribadisce che quando si impugna la statuizione sulla competenza occorre il regolamento necessario di competenza.
Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è inammissibile.
È richiamato per affermare la tardività del ricorso incidentale rispetto al termine breve.
Richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. per il regime dei termini dell'impugnazione incidentale tardiva.
Richiamato per affermare che il capo sulle spese è dipendente da quello sulla competenza.
Applicato per condannare le ricorrenti al risarcimento del danno processuale e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, valorizzando la conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata.
È dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti principali.
Massime di principio
- Quando una sentenza decide solo sulla competenza e sulle spese, la contestazione della competenza deve essere proposta con regolamento necessario di competenza; il capo sulle spese segue la sorte del capo sulla competenza, ma non elimina il vincolo del mezzo impugnatorio speciale se si contesta anche la competenza.
- Se la parte impugna la statuizione sulla competenza con un mezzo ordinario anziché con il regolamento necessario, il giudice dell'impugnazione può convertire il ricorso solo se sono rispettati i presupposti di legge, incluso il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento.
- L'impugnazione incidentale tardiva è inefficace quando il ricorso principale è inammissibile, anche se l'incidentale sia stato proposto entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere applicata anche nel giudizio di cassazione quando la decisione conferma la proposta di definizione anticipata e il ricorso è ritenuto manifestamente inammissibile; in tale evenienza è possibile disporre sia il risarcimento del danno processuale in favore della controparte sia la somma in favore della cassa delle ammende.
- L'obbligo dell'ulteriore contributo unificato segue l'esito in rito del ricorso principale; la sanzione non si estende al ricorso incidentale tardivo dichiarato inefficace per effetto dell'inammissibilità del principale.
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