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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34713/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il legale Tufano agiva ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la liquidazione di compensi professionali per attività stragiudiziali e giudiziali prestate in favore della Tiberio s.r.l. (mediazione, pignoramento quote sociali e opposizione, procedimento di convalida di sfratto in fase sommaria e a cognizione piena). Il Tribunale di Torre Annunziata liquidava compensi a favore del professionista per complessivi €51.508,00. La società convenuta impugnava in Cassazione l'ordinanza su vari motivi (omessa pronuncia su eccezioni di inadempimento e pagamento, ultravpetizione, errata applicazione e duplicazione dei parametri del D.M. n.55/2014, motivazione apparente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i motivi relativi all'omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento (1°), all'ultrapetizione per le spese generali (3°) e all'autonomia della mediazione (4°). Ha invece accolto i motivi relativi all'omessa valutazione dei pagamenti già effettuati (2°) e quelli relativi alla duplicazione/errata liquidazione dei compensi per le fasi sommaria e a cognizione piena del procedimento di convalida di sfratto (6° e 7°). Per tali censure la Corte ha cassato l'ordinanza limitatamente alle parti indicate e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e per tener conto dei principi indicati (in particolare: verifica e imputazione dei pagamenti/acconti già versati e valutazione critica della duplicazione delle tabelle di liquidazione nelle diverse fasi del procedimento unitario di convalida di sfratto). La Corte ha regolato anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    Norma di rito utilizzata per la domanda di liquidazione dei compensi dell'avvocato; la Corte ha considerato corretta l'azione svolta con tale rito per la liquidazione delle prestazioni giudiziali e stragiudiziali rilevanti.

  • D.Lgs. n.150/2011, art.14

    Richiamato quale riferimento procedurale nella fase introduttiva della domanda ex art. 702-bis.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di cassazione relativi all'omessa pronuncia; la Corte ha precisato quando un'eccezione omessa sia implicitamente rigettata se incompatibile con l'accoglimento della domanda.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge e motivazione; la Corte ha accolto alcuni motivi ex art.360 relativi all'omessa considerazione di pagamenti e alla duplicazione della liquidazione.

  • art. 1460 cod. civ.

    Censura richiamata dalla ricorrente come eccezione di inadempimento; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle prove, il Tribunale avesse implicitamente rigettato tale eccezione.

  • art. 1176 cod. civ.

    Riferimento alla diligenza professionale invocata dalla convenuta per contestare l'operato del difensore; la Corte ha valutato che l'obbligazione del professionista fosse di mezzi e non di risultato.

  • D.M. n.55/2014

    artt. 2, 4, 18, 19, 20 e tabelle allegate

    Principale criterio normativo per la liquidazione dei compensi professionali. La Corte ha affermato: (a) le attività stragiudiziali strumentali possono essere liquidate separatamente se hanno autonoma rilevanza; (b) il giudice deve applicare correttamente le tabelle senza duplicare compensi per fasi non distinte; (c) le spese generali rientrano nelle voci previste e possono essere comprese nel petitum.

  • D.M. n.37/2018

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che solo dopo il 2018 la mediazione aveva parametri autonomi; la Corte ha osservato che la rilevanza autonoma della mediazione esisteva anche prima e la norma del 2018 ha soltanto introdotto parametri specifici.

  • l. n. 392/1978

    Citata nella contestazione della ricorrente sul tipo di azione proposta in materia locativa; la Corte ha chiarito l'erronea interpretazione della ricorrente sulla natura dell'art.36 (si tratta dell'opposizione del locatore alla cessione).

  • artt. 665, 666, 667, 426 cod. proc. civ.

    Richiamati per spiegare l'unitarietà del procedimento di convalida di sfratto e il mutamento del rito in caso di opposizione, con la conseguenza che non è automatico duplicare la liquidazione per le fasi sommaria e di merito senza verifica dell'attività effettiva.

  • art. 2 co. 2 D.M. n.55/2014

    Prevede il riconoscimento delle spese generali 'in ogni caso' dovute al difensore; la Corte ha ritenuto che la domanda dell'attore potesse comprendere tali voci.

  • art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. p.c.

    Richiamati dalla ricorrente a supporto della censura sulla motivazione; la Corte ha valutato le obiezioni di merito, ritenendo però fondati alcuni profili (motivazione carente sulla duplicazione della liquidazione e sui pagamenti) e altri infondati.

Massime di principio

  • Le attività stragiudiziali correlate a un procedimento giudiziale possono essere liquidate separatamente se hanno autonoma rilevanza; la loro strumentalità rispetto al giudizio non impedisce automaticamente un compenso distinto.
  • Il giudice che liquida compensi deve verificare e imputare i pagamenti/acconti già ricevuti dall'avvocato alle singole prestazioni prima di condannare la parte al pagamento del saldo; l'omissione di tale verifica comporta censura in Cassazione.
  • Nel procedimento di convalida di sfratto la fase sommaria e la successiva fase a cognizione piena, pur essendo articolazioni della stessa procedura, non devono dar luogo a duplicazioni automatiche delle voci tabellari: il giudice deve valutare le attività effettivamente svolte e non applicare meccanicamente entrambe le tabelle come se fossero procedimenti autonomi.
  • L'assenza di una specifica domanda per voci accessorie (es. spese generali) può non essere causa di ultrapetizione se il petitum includeva richieste comprensive (I.V.A., oneri, spese) tali da ricomprendere ragionevolmente quelle voci.
  • Un'eccezione sollevata in giudizio può essere considerata implicitamente rigettata se essa è incompatibile con la statuizione favorevole all'attore e ciò risulta dalle risultanze istruttorie; viceversa, eccezioni che incidono su elementi determinanti (pagamenti, imputazioni) richiedono esame espresso.
  • Chi impugna in Cassazione la corretta applicazione delle tabelle di liquidazione deve fornire specificità (indicazione dello scaglione corretto, voci e importi contestati, valore della controversia) per consentire alla Corte di valutare l'errore.

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