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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34670/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto i Caprarelli innanzi al Giudice di Pace per ottenere l'accertamento di una servitù di passaggio e la condanna alle spese di manutenzione pro quota. Il Giudice di Pace dichiarò la propria incompetenza a favore del Tribunale di Cassino e rimise al giudice competente la decisione sulle spese. Non essendo il giudizio stato riassunto davanti al Tribunale di Cassino, i ricorrenti proposero appello avverso la mancata liquidazione delle spese. Il Tribunale di Cassino dichiarò l'appello improcedibile ritenendo che, per effetto dell'art. 310 cod. proc. civ., la sentenza di primo grado era divenuta inefficace per mancata riassunzione e quindi non poteva essere oggetto di riforma parziale sulle spese; conseguentemente le spese del processo estinto restavano a carico di entrambe le parti che le avevano anticipate. I ricorrenti hanno quindi impugnato in Cassazione sostenendo violazione di varie norme processuali e chiedendo che fosse riconosciuta la possibilità di impugnare autonomamente la mancata pronuncia sulle spese anche dopo l'estinzione del processo per mancata riassunzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice che dichiara la propria incompetenza deve provvedere sulle spese del grado, ma che la pronuncia sulla incompetenza diventa inefficace qualora le parti non riassumano il giudizio nei termini previsti (art. 310, comma 2). Per tale ragione, una sentenza di primo grado divenuta inefficace non può essere parzialmente riformata in appello, rendendo improcedibile l'appello proposto esclusivamente sulla questione delle spese. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, liquidando compensi e oneri come indicato (€1.500,00 compensi + €200,00 esborsi + accessori di legge 15%) e ha richiamato l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi successivi al 30/01/2013 ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/02.

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    La norma sulla liquidazione delle spese è considerata normativa che impone al giudice una decisione sulle spese; la Corte conferma che l'omessa pronuncia sulle spese è impugnabile in appello ma non è autonoma rispetto all'efficacia della sentenza originaria quando questa è divenuta inefficace per mancata riassunzione.

  • art. 310 cod. proc. civ.

    L'art. 310, comma 2 (ora art. 310 dopo le riforme), è interpretato nel senso che la mancata riassunzione del processo dinanzi al giudice competente determina l'estinzione/inefficacia della pronuncia di primo grado; tale inefficacia impedisce la riforma parziale della sentenza (es. sulle spese) in appello, rendendo l'appello improcedibile.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Norma richiamata nel ricorso; la Corte non ha ritenuto che l'art. 112 muti il regime di improcedibilità conseguente all'estinzione per mancata riassunzione.

  • art. 348 cod. proc. civ.

    Norma richiamata nel motivo ma la Corte non ha ravvisato violazioni tali da mutare l'esito: l'appello proposto esclusivamente sulla questione accessoria delle spese risulta improcedibile se la sentenza principale è inefficace.

  • art. 92 cod. proc. civ. (comma 2)

    Richiamata nella decisione della Corte Costituzionale: la Corte costituzionale ha censurato limiti alla compensazione delle spese, ma la Cassazione osserva che ciò non altera il principio processuale sull'inefficacia della sentenza per mancata riassunzione.

  • art. 50 cod. proc. civ.

    Citato in riferimento alla riassunzione davanti al giudice competente per valore; la mancata riassunzione ex art. 50 (per l'iter processuale) rileva ai fini dell'estinzione.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte ricorda l'obbligo ulteriore di versamento del contributo unificato per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013, come presupposto procedurale per la Cassazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice dichiara la propria incompetenza deve comunque decidere sulle spese del grado: l'omissione è teoricamente impugnabile con l'appello.
  • Se le parti non riassumono il giudizio davanti al giudice dichiarato competente nei termini previsti, la sentenza di primo grado diventa inefficace/estinta (art. 310) e non è possibile la riforma parziale di quella sentenza in appello (anche limitata alle spese): l'appello diventa improcedibile.
  • Pertanto, la parte che intenda ottenere la liquidazione delle spese dopo una dichiarazione di incompetenza deve valutare la tempestiva riassunzione del giudizio o proporre l'appello prima che intervenga l'estinzione per mancata riassunzione; altrimenti perde la tutela sulla questione delle spese.
  • L'impugnazione della mancata pronuncia sulle spese è rimessa all'appello ordinario e non ad altri rimedi speciali di regolamento di competenza, salvo casi particolari di ricorso straordinario per cassazione (quali esclusioni molto specifiche).
  • Le decisioni costituzionali o di merito che consentono maggiore discrezionalità nella compensazione delle spese non incidono sul principio per cui l'efficacia formale della sentenza di primo grado è presupposto necessario per la riformabilità della statuizione accessoria sulle spese.
  • In sede di impugnazione in Cassazione ricordare gli adempimenti procedurali (es. contributo unificato) previsti per i ricorsi successivi al 2013 per evitare l'irricevibilità o sanzioni economiche.

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