Cassazione Civile, Sentenza n. 34668/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva contro l'ordinanza del Tribunale di Trieste (n. 2121/2017) che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal Khan Basheer e aveva altresì respinto l'opposizione contro il rifiuto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste. Il ricorrente denunciava, fra l'altro, l'erronea valutazione di manifesta infondatezza ex art. 126 D.P.R. n. 115/2002 e sosteneva che il provvedimento del Tribunale dell'08/06/2017, che in dispositivo aveva concesso la protezione umanitaria, avesse formato giudicato non impugnato. Inoltre contestava che il Tribunale avesse posto a fondamento del rigetto l'assenza di documenti (provvedimento della commissione territoriale e verbale di audizione) impedendo un giudizio prognostico non manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio profili di nullità/irregolarità processuale: in primo luogo la carenza di contraddittorio nel giudizio di primo grado (mancata chiamata della parte necessaria) e, in secondo luogo, la mancanza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di opposizione. Per tali ragioni la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Trieste per nuovo esame, con indicazione che il Tribunale dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 126
Regola i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte evidenzia che il giudizio su ammissione va compiuto con prova della non manifesta infondatezza ex ante, ma non può essere sostituito da un giudizio meramente ex post sulla fondatezza della domanda senza il corretto contraddittorio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - artt. 74, 76, 122
Norme richiamate nel corredo procedurale relativo al gratuito patrocinio e alle modalità procedurali; utilizzate dal ricorrente e dal giudice per valutare la manifestità dell'infondatezza e profili procedurali connessi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 170
Rinvio alla disciplina dell'opposizione; la Corte chiarisce che il procedimento di opposizione è un giudizio contenzioso autonomo di natura civile e comporta la chiamata delle parti necessarie, ossia i titolari passivi del rapporto di debito.
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - art. 15
Norma richiamata in rapporto alle opposizioni previste dalla normativa sul patrocinio e alla disciplina del procedimento di opposizione in materia di liquidazioni, utilizzata per individuare la legittimazione delle parti.
codice di procedura civile - art. 360, comma 1, nn. 3) e 4)
Grounds for cassation invocati dal ricorrente (erronea applicazione di norme e falsa applicazione del diritto), che la Corte ha comunque valutato rilevando un vizio procedurale strutturale (carenza di contraddittorio) idoneo alla cassazione.
codice di procedura civile - art. 702-bis
Richiamato nella fase di opposizione come norma processuale eccezionale; presente fra i riferimenti utilizzati per le modalità dell'azione cautelare/contenziosa ma non decisiva rispetto al vizio di contraddittorio rilevato.
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 - art. 14
Norma sulla protezione sussidiaria evocata nella ricostruzione del Tribunale; la Corte segnala che la decisione sul merito delle tutele (rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria) non può supplire ai vizi processuali.
d.lgs. 12 giugno 1998, n. 289 - art. 5
Norma citata in relazione alla protezione umanitaria che il Tribunale aveva riconosciuto nel dispositivo del precedente provvedimento; la Corte osserva che eventuali contrasti fra motivazione e dispositivo non esonerano dall'osservanza delle regole sul contraddittorio.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi al gratuito patrocinio e alle tutele in materia di immigrazione/ protezione internazionale il giudizio sulla non manifesta infondatezza deve essere compiuto ex ante e con il necessario contraddittorio: il giudice non può supplire al mancato coinvolgimento delle parti necessarie.
- Quando l'opposizione riguarda somme o debiti suscettibili di gravare sull'erario, lo Stato (o l'ente che potrebbe essere tenuto) è parte necessaria e deve essere chiamato in causa; la mancata chiamata delle parti necessarie determina vizio processuale tale da cagionare cassazione.
- Un conflitto tra motivazione e dispositivo di un provvedimento di primo grado non elimina l'obbligo di rispettare le regole del contraddittorio e della legittimazione delle parti; i vizi procedurali prevalgono e possono portare alla rinnovazione del giudizio.
- La cassazione per carenza di contraddittorio comporta generalmente la cassa dell'atto impugnato e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame, inclusa la valutazione delle spese; non decide il merito sostitutivamente.
- In situazioni analoghe, il difensore che agisca per ottenere il patrocinio a spese dello Stato o che impugni provvedimenti amministrativi deve assicurarsi che tutte le parti necessarie (in particolare l'ente pubblico che potrebbe essere chiamato a sostenere eventuali spese) risultino correttamente costituite nel processo.
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