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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34666/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Verde impugnava la pronuncia della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato improcedibile il suo appello per tardiva costituzione. Il ricorrente sosteneva che la prima notificazione dell'appello, compiuta il 07/07/2014 al procuratore costituito in primo grado della parte (Angela Gottuso), non si era perfezionata perché il difensore aveva rifiutato di ricevere l'atto dichiarando il decesso della sua assistita; pertanto, secondo Lo Verde, il termine di costituzione non sarebbe dovuto decorrere da quella notifica fallita, ma avrebbe consentito il successivo rinnovo della notifica agli eredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che, alla luce della giurisprudenza consolidata (in particolare Cass. Sez. U. n. 15295/2014), la notificazione dell'atto al procuratore costituito è valida anche se il procuratore dichiara il decesso della parte: il rifiuto del procuratore è equiparato alla notificazione a mani proprie (art. 138 c.p.c.) e non impedisce il perfezionamento della notificazione. Ne consegue che il termine breve per la costituzione decorre dalla prima notificazione del 07/07/2014 e la costituzione dell'appellante effettuata il 21/07/2014 è tardiva; l'appello è stato dichiarato improcedibile e il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. proc. civ.

    Base normativa per la dichiarazione di improcedibilità dell'appello quando mancano i presupposti di ammissibilità; applicata dalla Corte d'appello per dichiarare improcedibile l'impugnazione per tardività della costituzione.

  • art. 330 cod. proc. civ.

    Norma sulla notificazione presso il difensore; la Corte ha ritenuto valida la notificazione dell'atto al procuratore della parte costituente del primo grado, ai fini del decorso del termine di costituzione.

  • art. 347 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina i termini per la costituzione dell'appellante dopo la notificazione dell'appello; utilizzata insieme agli artt. 165 per valutare la tardività.

  • art. 165 cod. proc. civ.

    Disposizione sui termini processuali e decorrenza; richiamata per calcolare il termine di 10 giorni per la costituzione dell'appellante dall'avvenuta notificazione.

  • art. 138 cod. proc. civ.

    Il rifiuto di ricevere la notificazione è equiparato alla notificazione a mani proprie; la Corte ha ritenuto che il rifiuto del procuratore non impedisse il perfezionamento della notificazione.

  • art. 140 cod. proc. civ.

    Consente la notificazione collettiva agli eredi presso l'ultima residenza della parte deceduta; richiamata quale forma alternativa usata nella vicenda (notifica del 12/07/2014 agli eredi).

  • art. 285 cod. proc. civ.

    Norma sulla notificazione della sentenza al difensore; richiamata nel contesto dell'ultrattività del mandato e del decorso dei termini.

  • art. 300 cod. proc. civ.

    Regole sulla notificazione nel caso di rifiuto o impedimento; la Corte ha escluso che la dichiarazione del difensore potesse sostituire una notificazione ex art. 300 a favore del notificante.

  • art. 299 cod. proc. civ.

    Regole sugli eventi che incidono sulla capacità processuale; richiamata nella giurisprudenza per valutare la conoscenza "aliunde" di morte o perdita di capacità, ma non rilevante per la validità della notificazione al procuratore.

  • art. 101 cod. proc. civ.

    Richiesta di comunicazione alle parti circa questioni rilevate d'ufficio; la Corte ha richiamato il principio per spiegare che la materia era di puro diritto e non richiedeva la preventiva rinnovazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101.

  • art. 24 Cost.

    Diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione in quanto la questione decisa era di diritto e le parti avevano già avuto adeguata possibilità di difesa.

  • Cass. Sez. U. n. 15295/2014

    [l]a morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano... a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore ... \n b) il medesimo procuratore ... \n c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.

    Principio di diritto fondamentale applicato: l'ultrattività del mandato alla lite rende valida la notificazione al procuratore anche in presenza di morte della parte non comunicata ufficialmente; il rifiuto del difensore per causa di morte non impedisce il perfezionamento della notificazione e il decorso dei termini di impugnazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato; applicata per determinare l'eventuale maggior versamento dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto processuale al procuratore costituito nel grado precedente è valida e fa decorrere i termini anche se il procuratore dichiara la morte della parte, salvo che sia dimostrato che il procuratore non era legittimato a ricevere l'atto per l'ultrattività del mandato.
  • Il rifiuto del difensore di ricevere l'atto per aver dichiarato il decesso della parte va equiparato alla notificazione a mani proprie (art. 138 c.p.c.) e non impedisce il perfezionamento della notificazione.
  • Quando la questione sollevata dal giudice riguarda un punto di puro diritto o processuale consolidato, il mancato riferimento preliminare ex art. 101 c.p.c. non implica in automatico nullità della sentenza, soprattutto se le parti hanno già avuto possibilità di difesa sulla materia.
  • Se la morte della parte intervenuta nel corso del procedimento non è stata ufficialmente comunicata alle altre parti, la regola dell'ultrattività del mandato consente comunque al difensore di essere destinatario legittimo delle notificazioni e di impugnare nei successivi gradi (fatte salve specifiche eccezioni procedurali come la procura speciale per la cassazione).
  • In presenza di un rifiuto di ricezione, il notificante dovrebbe valutare la tempestività di una nuova notifica agli eredi (art. 140 c.p.c.) ma non può sempre ritenersi che la prima notifica sia priva di effetti: occorre verificare i poteri del procuratore e la loro ultrattivitÃ.
  • Per contestare con successo la validità di una notificazione in casi simili occorre fornire elementi fattuali chiari (es. prova che il procuratore non aveva mandato per il grado successivo, che la dichiarazione di morte era ufficialmente conosciuta e comunicata, o che trattavasi di casi particolari che impediscono il perfezionamento).
  • Per gli operatori: in caso di decesso di una parte, è buona prassi notificare contestualmente al procuratore e, se possibile, anche agli eredi o al domicilio processuale aggiornato per evitare contestazioni di tardivitÃ; il rispetto dei termini per la costituzione resta cruciale.

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