Cassazione Civile, Sentenza n. 34672/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso di Ciro Severino, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva accolto la revocatoria promossa dalla Cassa Rurale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, con liquidazione degli importi indicati, e al versamento del contributo unificato secondo le norme applicabili.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la domanda di revocatoria proposta dalla Cassa Rurale diretta a dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la compravendita del 09.12.1998 con cui Francesco Manzo trasferì a Ciro Severino un immobile e la conseguente ipoteca volontaria, operata subito dopo la notificazione (02.12.1998) di un decreto ingiuntivo a carico di Manzo. L'attrice sosteneva che l'atto aveva cagionato l'eventus damni al creditore. In primo grado il Tribunale accoglieva parzialmente la revocatoria; la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione ritenendo che il Severino fosse a conoscenza del pregiudizio (scientia damni), anche in considerazione della sproporzione tra prezzo convenuto e valore perizia, e che non fossero prodotti documenti probatori (preliminare e quietanza) tali da provare la buona fede. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) vizio di mancato contraddittorio per mancata integrazione nei confronti dell'eredità giacente a seguito di rinuncia degli eredi; 2) errata valutazione della scientia damni alla luce dell'esistenza di un preliminare e di una quietanza comprovante l'acconto; 3) violazione dell'art. 2901, comma 3 (adempimento di debito scaduto) in quanto la vendita sarebbe l'adempimento di un contratto preliminare. La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha ritenuto infondati o inammissibili i rilievi: ha confermato che la riassunzione era anteriormente avvenuta rispetto alla rinuncia all'eredità e che, secondo la giurisprudenza richiamata, è sufficiente che lo stato degli atti non mostrasse la perdita del titolo degli eredi al momento della riassunzione; ha escluso il sindacato sui fatti e sulle prove (mancanza della scrittura privata e della quietanza agli atti, fattore non impugnato in modo efficace dal Severino) e ha precisato che l'adempimento di un preliminare non rientra nella nozione di adempimento di un debito scaduto ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Norme richiamate
Norma sulla revocatoria: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'atto di disposizione è revocabile se cagiona danno al creditore; l'eccezione prevista dal comma 3 (adempimento di debito scaduto) non è applicabile quando la vendita segue un preliminare in quanto il preliminare ha effetti obbligatori e il trasferimento definitivo non costituisce un mero adempimento di un debito scaduto.
Regola sulla distribuzione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che incombeva sulla parte che allegava l'avvenuto pagamento (es. quietanza) l'onere di provarlo; la mancata produzione documentale non consente di ribaltare la valutazione di merito in Cassazione.
art. 303 cod. proc. civ. (secondo comma)
La Corte ha applicato il principio che per la riassunzione dopo la morte della parte è necessario accertare che i convenuti in riassunzione risultino formalmente investiti della qualità di eredi e che tale titolo permanga al momento della riassunzione, con la conseguenza che, in mancanza di conoscenza o conoscibilità della rinuncia al momento della riassunzione, la procedura è valida; l'onere di provare la rinuncia successiva grava sui chiamati.
art. 102, 110, 305 cod. proc. civ.; art. 521 cod. proc. civ.
Richiamate nei motivi per censurare il procedimento istruttorio e la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione di norme processuali tali da giustificare la cassazione e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio di sollecita definizione del processo e tutela del diritto di difesa, orientando l'interpretazione dell'art. 303 c.p.c. in favore della certezza e tempestività del processo.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Riferimento formale per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente per il deposito del ricorso successivo al 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Se un creditore ha un titolo esecutivo notificato prima di una alienazione, la vendita effettuata subito dopo può essere impugnata per revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.; la prova della buona fede dell'acquirente richiede documenti concreti (preliminare, quietanze, prove di pagamento) altrimenti la sproporzione di prezzo rispetto al valore può indicare scientia damni.
- In caso di morte del convenuto e riassunzione del processo, il riassuntore deve verificare con diligenza lo stato degli atti circa la qualità di erede dei convenuti; però, se la rinuncia all'eredità avviene dopo la riassunzione e non era conoscibile con ordinaria diligenza, la riassunzione non è viziosa e l'onere di provare la rinuncia grava sui chiamati.
- La valutazione delle prove di fatto è di competenza del giudice di merito; la Cassazione non riesamina nel merito le risultanze probatorie coerentemente motivate dal giudice di merito e non provate efficacemente dal ricorrente in sede di gravame.
- L'adempimento di un obbligo derivante da un contratto preliminare non equivale automaticamente a un adempimento di un debito scaduto ai fini dell'esclusione della revocatoria prevista dall'art. 2901, comma 3; occorre valutare la natura dell'atto e se dall'atto definitivo consegua l'eventus damni.
- Chi contesta la scientia damni o la buona fede dell'acquirente deve produrre in giudizio le prove documentali (scritture private, quietanze, ricevute) già in sede di merito; omissioni probatorie non possono essere sanate in sede di legittimità.
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