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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3694/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava plurime violazioni procedurali e di merito: mancata traduzione in lingua dell'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello e quindi nullità degli atti successivi; irregolarità nella notifica del decreto di giudizio immediato al difensore; applicazione di fatto di un'aggravante (sevizie/crudeltà) non contestata nel capo di imputazione e conseguente determinazione della pena ritenuta illegittima; errata quantificazione della pena-base e della pena finale; travisamento della prova con riguardo al recesso attivo del tentato omicidio; rifiuto di disporre rinnovazione istruttoria o perizia medico-legale; e istanze accessorie di rimessione nei termini per presunta violazione dei diritti di difesa dovuta alla mancata traduzione delle motivazioni della sentenza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che la Corte territoriale aveva adeguatamente valutato la capacità dell'imputato di comprendere l'italiano (anche alla luce di attestati e di dichiarazioni spontanee rese senza interprete), per cui non sussisteva la nullità per mancata traduzione del decreto di citazione; ha statuuto che la notifica del decreto di giudizio immediato non è dovuta al difensore e che, comunque, la presenza del difensore in udienza avrebbe sanato eventuali vizi; ha ritenuto corretta la valutazione del merito circa l'aggravante e la congruità della pena alla luce delle modalità efferate dell'aggressione; ha escluso il recesso attivo per carenza del requisito della volontarietà idonea a impedire l'evento; ha altresì ritenuto inammissibili o infondate le richieste di rinnovazione istruttoria e perizia; ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riguarda la nullità per inosservanza delle norme sulla citazione e notificazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone la traduzione del decreto di citazione per l'imputato alloglotta, ma ha ritenuto che nel caso concreto la Corte d'appello abbia sufficientemente accertato la comprensione dell'italiano da parte dell'imputato, escludendo la nullità.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità degli atti per vizi della notifica. Invocata dal ricorrente rispetto alla mancata traduzione, ma la Cassazione ha ritenuto il vizio non sussistente alla luce degli accertamenti di fatto sul livello linguistico dell'imputato.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina facoltà dell'imputato in appello (es. accesso a riti alternativi, deposito memorie). Il ricorrente sosteneva che la mancata traduzione gli avesse impedito di esercitare tali facoltà; la Corte ha ritenuto tale pregiudizio non provato.

  • art. 56 cod. pen.

    Regola il recesso attivo nel tentato delitto. La Corte ha richiamato il requisito della volontarietà del recesso e ha ritenuto che, nel caso concreto, non sussistesse il recesso attivo perché l'evento non era esclusivamente impedito dall'attività volontaria dell'agente.

  • art. 61, n. 4 cod. pen.

    Circostanza aggravante per sevizie o crudeltà. Pur non formalmente contestata nel capo di imputazione, la Corte d'appello ha valorizzato gli elementi fattuali che documentavano modalità particolarmente efferate; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e non censurabile.

  • artt. 516 e ss. cod. proc. pen.

    Riguardano le contestazioni (integrazioni/suppletive). Il ricorrente sosteneva uso improprio di contestazioni suppletive per introdurre l'aggravante; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei fatti non abbia costituito violazione sostanziale del contraddittorio.

  • art. 182, comma 2 cod. proc. pen.

    Principio di sanatoria per omissioni non impugnate tempestivamente. La Corte ha osservato che la presenza del difensore in udienza avrebbe sanato eventuali vizi di notifica.

  • art. 603 e 604 cod. proc. pen.

    Norme sulla rinnovazione dell'istruzione e sul processo di appello. La richiesta difensiva di rinnovazione o di perizia è stata ritenuta infondata perché gli elementi raccolti erano sufficienti alla ricostruzione complessiva dei fatti.

  • artt. 56, 575 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina del tentato omicidio (pena diminuita rispetto al consumato). La Corte ha giudicato legittima la determinazione della pena da parte del giudice di merito, valutando correttamente le attenuanti e la gravità del fatto.

  • art. 96, 177, 179, 185, 429, 601 cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente per varie questioni sulle notifiche, garanzie difensive e nullità; la Corte ha esaminato e respinto le doglianze ritenendo le valutazioni di merito adeguatamente motivate e non vizianti ai fini di cassazione.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002

    Norme sulle spese di giustizia e liquidazione delle stesse; la Cassazione ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e la rifusione per la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • Corte EDU (art. 6 CEDU) / art. 7 CEDU

    Rinvio ai principi di diritto penale e garanzie processuali; invocati per la richiesta di informazione dettagliata delle accuse e corretto svolgimento del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non sia stata violata la tutela dei diritti di difesa.

Massime di principio

  • L'obbligo di traduzione di atti processuali destinati all'imputato alloglotta sussiste in linea di principio, ma può essere escluso se il giudice del merito accerta in modo convincente che l'imputato comprende la lingua del procedimento (attestati, dichiarazioni spontanee, comportamenti processuali).
  • La mancata notifica al difensore di atti riservati all'imputato non produce automaticamente l'annullamento: alcuni adempimenti (es. decreto di giudizio immediato) sono diretti all'imputato e la presenza del difensore in udienza può sanare vizi formali, salvo specifico e provato pregiudizio.
  • Non è sempre illegittimo che il giudice valorizzi, ai fini della determinazione della pena, elementi fattuali non formalmente qualificati nel capo di imputazione: tuttavia l'aggravante mai contestata non può essere usata per aumentare la pena oltre i limiti consentiti senza che sia garantito il diritto di difesa in relazione a quella contestazione.
  • Per il riconoscimento del recesso attivo è necessario provare che l'agente abbia compiuto un atto volontario idoneo e concretamente diretto a impedire l'evento; atti meramente simbolici o interventi non volontariamente efficaci possono essere ritenuti insufficienti.
  • Le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o di perizia devono essere supportate da elementi nuovi e idonei a rimuovere dubbi rilevanti; l'assenza di indicazioni concrete e specifiche circa l'utilità dell'ulteriore attività istruttoria può giustificare il rigetto.
  • Le nullità processuali possono essere sanate se l'atto viziato non ha prodotto un effettivo pregiudizio e se è intervenuta una situazione di fatto (es. difensore presente) che abbia consentito l'esercizio delle garanzie difensive.
  • In sede di cassazione il sindacato riguarda in prevalenza la regolarità delle norme di diritto e la logicità della motivazione; le valutazioni di fatto del giudice di merito, purché adeguatamente motivate, sono molto difficili da riformare.

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