Cassazione Civile, Ordinanza n. 13329/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di mora emessi per IVA 1993 e notificati nel 2013, fondati su due cartelle di pagamento asseritamente notificate nel 1998. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi deducendo, da un lato, la mancata prova della notificazione delle cartelle presupposte e, dall'altro, l'intervenuta prescrizione del credito. Il giudice di merito aveva accolto i ricorsi, ritenendo non provata la notifica delle cartelle perché l'agente della riscossione aveva prodotto solo estratti di ruolo, privi di attestazione di conformità e comunque non idonei a dimostrare la data di notificazione; aveva inoltre ritenuto che i primi atti di riscossione validamente notificati fossero gli avvisi di mora del 2008, quando però il credito sarebbe già stato prescritto. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme processuali tributarie per avere il giudice esaminato questioni relative alla notifica delle cartelle nonostante la mancata impugnazione dei precedenti avvisi di mora regolarmente notificati nel 2008, con conseguente preclusione a far valere quei vizi; 2) violazione delle norme sulla prescrizione e sull'effetto preclusivo degli atti definitivi, sostenendo che anche l'eccezione di prescrizione maturata prima degli avvisi del 2008 avrebbe dovuto essere sollevata impugnando quegli atti, e non per la prima volta contro gli avvisi del 2013.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e da esaminare congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in materia di riscossione, la mancata notifica dell'atto presupposto rende nulli gli atti successivi, ma il contribuente, se riceve un atto consequenziale regolarmente notificato che svolge funzione di intimazione al pagamento, deve impugnare proprio quell'atto per far valere anche la prescrizione o altri vizi sostanziali maturati prima della sua notificazione. Poiché nel caso concreto erano stati notificati nel 2008 due avvisi di mora, non impugnati, questi avevano consolidato la pretesa e precluso la deduzione, nel successivo giudizio contro gli avvisi del 2013, di vizi riferiti a vicende estintive anteriori. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando i ricorsi introduttivi del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza del contribuente.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
"La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo"
consente di impugnare l'atto successivo facendo valere la mancata notifica o i vizi dell'atto presupposto; se però l'atto presupposto successivo è stato regolarmente notificato e non impugnato, il contribuente deve dedurre lì le eccezioni relative alla pretesa, inclusa la prescrizione maturata prima di quell'atto.
richiamato dall'Agenzia per sostenere la preclusione processuale conseguente alla mancata tempestiva impugnazione degli atti notificati.
la prescrizione non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte nei modi e termini consentiti.
ai fini della prova della notifica della cartella è sufficiente la produzione della matrice o copia della cartella con la relativa relazione di notifica o dell'avviso di ricevimento; non è necessario produrre l'originale o la copia autentica della cartella.
in cassazione non sono ammessi nuovi documenti, salvo quelli relativi all'ammissibilità del ricorso o a nullità che investano direttamente la decisione impugnata.
richiamato per escludere la rimessione alle Sezioni Unite in assenza dei presupposti.
richiamato per escludere la rimessione alle Sezioni Unite per mancata osservanza delle formalità previste.
consente la cassazione con decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, la nullità o l'omessa notifica dell'atto presupposto si riflette sugli atti consequenziali, ma il contribuente deve far valere il vizio con l'impugnazione dell'atto successivo utile, secondo la struttura della sequenza procedimentale e la funzione concreta dell'atto notificato.
- Se un atto della riscossione regolarmente notificato non viene impugnato, esso diventa definitivo e preclude la deduzione, contro atti successivi, di eccezioni relative a vicende estintive anteriori, come la prescrizione maturata prima di quell'atto.
- L'eccezione di prescrizione del credito tributario non è rilevabile d'ufficio e deve essere proposta tempestivamente contro l'atto che per primo rende attuale e conoscibile la pretesa, ove tale atto sia stato validamente notificato.
- Ai fini della prova della notificazione della cartella di pagamento non è indispensabile l'originale della cartella, ma occorre un documento idoneo a dimostrare la relata di notifica o l'avviso di ricevimento e l'identificazione dell'atto notificato.
- Nel processo tributario il giudice deve qualificare l'impugnazione in base al contenuto sostanziale della domanda, distinguendo tra censura rivolta solo all'atto consequenziale e contestazione anche dell'atto presupposto non notificato.
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