Cassazione Civile, Ordinanza n. 07180/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di patrocinio in una causa di lavoro: il difensore aveva pattuito con il cliente un compenso pari al 10% della somma eventualmente riconosciuta all'esito del giudizio. Prima della sentenza del giudizio di merito, l'avvocato aveva rinunciato al mandato per venir meno del rapporto fiduciario, ma aveva poi svolto ancora attività in un'udienza successiva alla rinuncia. Il giudice di pace aveva ritenuto sussistente una giusta causa di recesso ma aveva comunque riconosciuto l'intero compenso percentuale; la corte d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione del cliente, aveva ridotto il compenso in proporzione all'attività svolta, compensando quanto già corrisposto per l'udienza successiva. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi quattro denunciavano violazioni di norme civilistiche e processuali sulla giusta causa di recesso, sull'incompatibilità del nuovo rapporto dopo la rinuncia e sul risarcimento del danno per l'asserito recesso ingiustificato; il quinto censurava la decisione per aver riconosciuto il compenso pattuito a percentuale nonostante la prestazione non fosse stata portata a termine e fosse, a suo dire, indivisibile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che il mandato difensivo è soggetto a disciplina speciale: la rinuncia del difensore è sempre possibile ex art. 85 c.p.c. e il diritto al compenso non è escluso dalla mancanza di giusta causa, fermo restando l'obbligo di assicurare la continuità della difesa fino alla sostituzione e la possibile responsabilità per violazione delle cautele dovute. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che la Corte d'appello aveva erroneamente trattato il patrocinio come una prestazione professionale comune e avrebbe dovuto prima interpretare l'accordo per verificare se il patto a percentuale fosse riferito solo al risultato finale o fosse condizionato al verificarsi di specifici eventi; in caso di invalidità o inefficacia del patto, il compenso andava liquidato secondo le tariffe professionali, senza travolgere l'intero contratto.
La decisione
La Corte ha accolto solo il quinto motivo di ricorso, ha rigettato tutti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, rinviando alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio dovrà riesaminare la questione del compenso a percentuale, interpretando l'accordo tra le parti e verificando l'operatività del patto in relazione all'anticipata rinuncia al mandato; solo in caso di esito negativo potrà procedersi alla liquidazione secondo i parametri/tariffe professionali. Le questioni sulla libera rinuncia del difensore al mandato e sull'assenza di necessità di una giusta causa per il recesso sono state invece definitivamente respinte.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denunciare un erroneo apprezzamento delle contestazioni fattuali, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Invocato dal ricorrente in relazione alla responsabilità per inadempimento, ma ritenuto non applicabile al rapporto di patrocinio come prospettato.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della giusta causa di recesso; la Corte afferma che non disciplina il recesso del difensore nel mandato giudiziale, soggetto a disciplina speciale.
Invocato dal ricorrente sulle regole probatorie, ma non accolto nella ricostruzione della Corte.
Richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che, nel patrocinio, la rinuncia del difensore sia subordinata alla giusta causa come nel contratto d'opera intellettuale generale.
Invocato per sostenere l'incompatibilità di un nuovo rapporto dopo la rinuncia; la Corte non lo applica al mandato difensivo regolato specialmente.
Richiamato sul piano interpretativo del contratto; la Corte afferma che l'accordo sul compenso va comunque interpretato prima di stabilire l'operatività del patto a percentuale.
"la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi"
È la norma speciale decisiva: il difensore può sempre rinunciare al mandato senza necessità di giusta causa, ma la rinuncia non produce effetto verso l'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore; ciò tutela la continuità della difesa e la regolarità del contraddittorio.
Censurato dal ricorrente per un preteso vizio motivazionale/di valutazione, ma la Corte non accoglie la doglianza.
Richiamato anche sul quinto motivo; la Corte nega che valga quale parametro diretto per negare il compenso nell'ipotesi di rinuncia del difensore, ma lo schema del contratto va interpretato per verificare la portata del patto a percentuale.
Menzionato dal ricorrente nel quarto motivo, ma non assume rilievo decisivo nella soluzione adottata.
Invocato dal ricorrente per sostenere un criterio interpretativo del patto; la Corte insiste sulla necessità di interpretare l'accordo per stabilire se il compenso fosse legato al solo risultato finale o a condizioni specifiche.
Richiamato in tema di compenso professionale; la Corte osserva che, in caso di invalidità o inefficacia del patto di quota, il compenso va comunque determinato secondo i criteri ordinari.
Richiamato dal ricorrente in tema di corrispettivo dell'opera; non è norma decisiva per il mandato difensivo in presenza di disciplina speciale.
Se il patto di quota lite è nullo o non operativo, la nullità non travolge l'intero contratto di patrocinio; resta dovuta la remunerazione dell'attività svolta.
art. 7 L. 13 giugno 1942, n. 794
"per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata"
Conferma che, nelle cause non compiute e nei casi di revoca o rinuncia, il cliente deve pagare l'attività effettivamente prestata, senza che sia richiesta la verifica della giusta causa del recesso.
art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Richiamato preliminarmente sul regime del giudizio di impugnazione per liquidazione degli onorari; la Corte ribadisce che il regime dell'impugnazione dipende dalla forma adottata dal giudice e dal principio di apparenza/ultrattività del rito.
art. 32 Codice disciplinare forense
La violazione delle cautele nel recesso del difensore può avere rilievo disciplinare.
Massime di principio
- Nel mandato difensivo giudiziale, la rinuncia del difensore al mandato è liberamente esercitabile e non richiede la prova di una giusta causa, perché la materia è disciplinata da norme speciali che prevalgono sullo schema generale del contratto d'opera intellettuale.
- La rinuncia del difensore non interrompe immediatamente l'efficacia della rappresentanza processuale nei confronti della controparte: gli effetti permangono fino alla sostituzione del difensore, per assicurare continuità della difesa e regolarità del processo.
- Il diritto dell'avvocato al compenso non è escluso dalla rinuncia al mandato; il cliente deve corrispondere gli onorari per l'opera effettivamente prestata anche nelle cause iniziate ma non compiute o nei casi di revoca/rinuncia della procura.
- La responsabilità risarcitoria dell'avvocato per rinuncia al mandato non deriva automaticamente dalla cessazione del rapporto fiduciario o dalla necessità, per il cliente, di nominare un nuovo difensore, ma solo dalla violazione delle modalità e cautele imposte dalla disciplina speciale.
- Quando il compenso sia pattuito a percentuale o sul risultato, il giudice deve prima interpretare l'accordo per stabilire se le parti abbiano voluto agganciarlo al risultato finale comunque conseguito oppure a specifici eventi/condizioni; solo dopo può verificare l'operatività del patto nel caso concreto.
- Se il patto di quota lite è nullo o non operativo, la nullità non travolge l'intero contratto di patrocinio: il compenso resta dovuto e va liquidato secondo i criteri ordinari o tariffari applicabili all'attività svolta.
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