Cassazione Penale, Sentenza n. 12443/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in fase di rinvio dopo annullamento parziale, aveva disposto la confisca per equivalente relativa al reato di usura fino a concorrenza di euro 79.000,00. Il difensore dell'imputato deduceva violazione del divieto di reformatio in peius perché il giudice di rinvio non poteva aggravare la misura rispetto all'importo di euro 50.000,00 fissato nella sentenza annullata; inoltre la Corte di cassazione ha verificato la corretta applicazione del principio secondo cui il profitto confiscabile è l'effettivo arricchimento derivante dal reato e non si identifica con il danno civile risarcibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto violato il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.) perché la confisca è stata aumentata da 50.000 a 79.000 euro in fase di rinvio. Ha inoltre chiarito sul merito che il 'profitto del reato' confiscabile richiede un effettivo arricchimento patrimoniale: nel caso concreto erano stati prestati 100.000 euro e ne erano stati restituiti 79.000, per cui non sussisteva profitto da confiscare. Per questi motivi la confisca è stata annullata senza rinvio e la disposizione di confisca eliminata.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Il divieto di reformatio in peius si applica anche nel giudizio di rinvio e si estende alla confisca: il giudice del rinvio non può infliggere un trattamento più grave rispetto all'esito più favorevole intervenuto dopo esclusiva imputazione dell'imputato.
Norma civile sui criteri di imputazione dei pagamenti richiamata dalla Corte d'appello, ma ritenuta inconferente per la determinazione del profitto del reato penale, che richiede una valutazione dell'effettivo arricchimento e non degli aspetti civilistici di imputazione dei pagamenti.
art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato nel discorso giurisprudenziale: la Corte ha osservato che il divieto di reformatio in peius è applicabile anche in contesti come i procedimenti di prevenzione pur se non espressamente richiamato dalla norma citata.
confisca per equivalente (principio giurisprudenziale e di diritto penale)
La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria pubblicistica e mira a rimuovere il profitto illecito effettivamente acquisito; non può essere sovrapposta al risarcimento del danno civile, e il profitto confiscabile è l'effettivo arricchimento patrimoniale, non un credito 'virtuale'.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.) si applica anche in giudizio di rinvio e comprende le misure di confisca: il giudice del rinvio non può aggravare la posizione sanzionatoria rispetto all'esito più favorevole intervenuto precedentemente.
- La confisca per equivalente deve essere calcolata sul profitto effettivo, inteso come arricchimento diretto e immediato derivante dal reato; non si può confiscare un ammontare basato sul danno civile risarcito o su un credito non effettivamente percepito.
- La distinzione tra danno civile (risarcimento alla vittima) e profitto del reato (oggetto della confisca) è essenziale: i due istituti perseguono finalità diverse e non sono sovrapponibili.
- Per reati come l'usura, nella determinazione del profitto confiscabile occorre tener conto sia delle somme prestate che di quelle effettivamente restituite; la restituzione integrale del capitale esclude, salvo interessi effettivamente percepiti, un profitto confiscabile.
- Se una sentenza viene annullata parzialmente e rinviata, il giudice del rinvio deve rimanere entro i limiti già fissati dalla decisione annullata e non può aumentare la misura in assenza di aggravamento richiesto o impugnato dalla pubblica accusa.
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