Cassazione Civile, Sentenza n. 20839/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sul regolamento di confine e presunto sconfinamento da parte del Comune; richiesta di restituzione di porzione di terreno, domanda di arretramento con demolizione per violazione delle distanze legali in occasione dell'ampliamento di un edificio scolastico; domanda di risarcimento danni per pregiudizio alle querce secolari di proprietà del ricorrente. In primo grado CTU ha escluso sconfinamento; il Comune aveva inoltre ottenuto una cessione volontaria (procedura espropriativa/cessione). In Cassazione il ricorrente deduceva vizio di motivazione sul confine, invalidità della dichiarazione di pubblica utilità e conseguente diritto alla demolizione o a tutela petitoria e chiedeva il riconoscimento del danno (anche in re ipsa) alle querce; contestava infine la ripartizione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (1) il CTU e i giudici di merito hanno escluso lo sconfinamento; la censura su travisamento di atti per la planimetria è inammissibile in Cassazione; (2) l'opera è un'opera pubblica in esercizio (istituto scolastico) e, anche in presenza di vizi amministrativi non impugnati, la tutela ordinaria non può pretendere la riduzione in pristino dell'opera pubblica ma, al massimo, l'indennizzo secondo la disciplina dell'espropriazione (L. 2359/1865 art.46 e DPR 327/2001 art.44); il ricorrente non aveva chiesto tale indennizzo; (3) la pretesa di danno alle querce non è stata provata concretamente e la presunzione di danno in re ipsa non è applicabile quando il danneggiato limita la domanda a beni specifici senza fornire prova del pregiudizio concreto; (4) la compensazione e il riparto delle spese sono corretti in base ai principi di soccombenza e di causalità. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese di cassazione in favore di ciascun controricorrente e al versamento di eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 21‑septies, comma 1, legge n. 241/1990 (come introdotto dalla l. n. 15/2005)
La nullità del provvedimento espropriativo è prevista solo nei casi di difetto assoluto di attribuzione; la dichiarazione di pubblica utilità mai impugnata preclude talune azioni petitorie/demolitrici da parte del privato.
art. 13, comma 1, testo unico espropriazioni (D.P.R. n. 327/2001)
L'elemento essenziale è l'emanazione del decreto di esproprio; una cessione volontaria, ove documentalmente perfezionata, può sostituire la procedura e incidere sui rimedi disponibili del privato.
legge n. 2359/1865, art. 13
Riferita nel quadro della disciplina storica delle espropriazioni e dei termini necessari alla validità della procedura; il ricorrente sosteneva la nullità per mancanza di termini ma la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della domanda di demolizione.
legge n. 2359/1865, art. 46
Regola il ristoro/indennizzo in caso di occupazione per pubblica utilità; la Corte evidenzia che per opere pubbliche la tutela esperibile è quella indennitaria e non la riduzione in pristino.
Norma di raccordo procedurale per l'indennizzo previsto dall'art. 46 della L. 2359/1865; indica il canale risarcitorio per lesioni derivanti da opere pubbliche.
Richiamati in tema di distanze e tutele dei proprietari confinanti; la Corte ricorda però che, ove si tratti di opere pubbliche in esercizio, la disciplina delle distanze non si traduce automaticamente in diritto alla demolizione ma può dar luogo solo a indennizzo secondo la normativa pubblicistica.
art. 57 testo unico n. 327/2001
Richiamato tra le norme urbanistiche/edilizie connesse alla disciplina delle opere pubbliche e delle procedure espropriative; utilizzato come riferimento normativo nel ragionamento sulle distanze e permessi.
Limiti e criteri del sindacato in Cassazione: inammissibile rivisitare motivazioni/fatti di merito salvo i casi tassativi (omesso esame di fatto decisivo, travisamento straordinario, violazioni di norme).
Norme sul regolamento delle spese di lite; applicate per la compensazione tra parti e per il rimborso delle spese sostenute dai terzi chiamati in causa in relazione alla causalità delle dichiarazioni del ricorrente.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30/05/2002, n. 115
Previsione sul contributo unificato dovuto in caso di impugnazione; la Corte ha disposto l'applicazione dell'ulteriore importo se dovuto.
Massime di principio
- Se il giudice tecnico (CTU) accerta l'assenza di sconfinamento, la revisione di tale valutazione in Cassazione è di norma inammissibile: la censura che sostituisce una diversa valutazione tecnica attiene al merito e non al sindacato di legittimità.
- Per opere pubbliche in esercizio (es. edificio scolastico) l'azione petitoria o possessoria volta alla demolizione per violazione delle distanze è spesso preclusa; l'unico rimedio reale ordinariamente disponibile è l'indennizzo secondo la disciplina delle espropriazioni (L. 2359/1865 e DPR 327/2001).
- La dichiarazione di pubblica utilità e gli atti connessi, se non tempestivamente impugnati, limitano significativamente le azioni del privato nei confronti dell'opera pubblica; contestazioni tardive tendono a privilegiare la tutela indennitaria rispetto alla restituzione in pristino.
- La presunzione di danno 'in re ipsa' per violazione delle distanze è di regola applicabile, ma può essere esclusa se il ricorrente circoscrive la domanda a beni specifici e non prova il danno concreto su quei beni.
- Le disposizioni urbanistiche e i regolamenti comunali sulle distanze tutelano interessi pubblici e, nella generalità dei casi, non ammettono deroghe valide per effetto di patti tra privati; tuttavia, quando l'opera è pubblica, prevale il quadro risarcitorio previsto dalla legge delle espropriazioni.
- Sulle spese processuali prevalgono i principi di soccombenza e di causalità: chi promuove iniziative che rendono necessaria la chiamata di terzi può essere condannato al rimborso se le tesi poste a fondamento si rivelano infondate.
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