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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20832/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato la sua domanda di usucapione sull'ingresso, corridoio e scala di accesso all'unità abitativa (che in primo grado il Tribunale aveva invece riconosciuto usucapiti) e aveva modificato la liquidazione delle spese. In Cassazione Barsotti deduceva (1) violazione di norme sull'usucapione e sull'interpretazione del titolo (artt. 1158, 1146, 1117 e 1362 c.c.), sostenendo che il possesso dei suoi danti causa era continuativo e che il titolo trasferitivo comprendeva le porzioni in contestazione; (2) violazione dell'art. 91 c.p.c. e delle norme sulla garanzia per evizione (artt. 1480 e 1485 c.c.) per la condanna alle spese del terzo chiamato; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. circa la domanda di garanzia per evizione e richiesta di supplemento della CTU; (4) mancata valutazione di fatti e documenti decisivi (atto di compravendita, planimetrie catastali, stato di fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 1146 c.c. perché il titolo invocato non indicava in modo specifico le porzioni contestate, per cui non era possibile unire il possesso del dante causa a quello del successore ai fini dell'usucapione. Ha ritenuto legittima la condanna alle spese a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), rigettato come infondate le doglianze relative all'omessa pronuncia (perché la decisione implicava il rigetto della domanda di evizione e la Corte d'Appello aveva comunque motivato la valutazione del titolo) e dichiarato inammissibile la richiesta di nuovo esame dei fatti (valutazione probatoria devoluta al giudice di merito). Infine la Corte ha dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato ex art. 13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Norma sull'usucapione ordinaria: la Corte ha richiamato il principio che l'usucapione richiede i presupposti di possesso continuato, pacifico e ininterrotto; tuttavia l'accertamento del titolo e della sua portata è essenziale per valutarne l'efficacia ai fini dell'usucapione derivativa.

  • art. 1146 c.c.

    Regola sull'accessione del possesso dal dante causa: la Cassazione ha confermato che l'accessione prevista dall'art.1146, comma 2, presuppone un titolo astrattamente idoneo a trasferire il bene e che il bene posseduto debba essere identificato nel titolo; in mancanza di indicazione specifica il titolo non può giustificare l'usucapione a non domino.

  • art. 1117 c.c.

    Definizione delle parti comuni dell'edificio: la Corte ha osservato che se le porzioni contestate rientrassero tra le parti comuni ai sensi dell'art.1117 non sarebbe possibile farle rientrare nel dominio esclusivo senza titolo chiaro; la natura condominiale era rilevante per escludere l'acquisto a titolo derivativo.

  • art. 1362 c.c.

    Norma sull'interpretazione del contratto: la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di reinterpretazione del contratto di compravendita in senso estensivo rispetto al dato testuale e catastale; l'interpretazione del titolo non può sostituirsi alla mancanza di una specifica individuazione delle porzioni trasferite.

  • art. 1127 c.c. (commi 2 e 3)

    Richiamata in tema di materie non prospettate nel merito d'appello: la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile per novità il motivo che sollevava questioni non dedotte in primo grado, conformando il principio che nuove questioni non possono essere aggregate tardivamente se non puntualmente proposte.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola sulla liquidazione delle spese: la Cassazione ha confermato che la condanna alle spese segue il criterio di soccombenza; non è vietato che la parte parzialmente vittoriosa sia condannata a pagare spese a favore del terzo chiamato se la sua domanda di garanzia è risultata infondata.

  • art. 1480 c.c.

    Garanzia per evizione: la Corte ha ritenuto che la domanda di garanzia per evizione proposta dal Barsotti non potesse venir accolta alla luce del rigetto della tesi sulla provenienza derivativa delle porzioni; la pronuncia di merito implicava il rigetto anche della pretesa di evizione.

  • art. 1485 c.c.

    Norma relativa alla riduzione del prezzo/risarcimento per evizione: collegata alla domanda di cui all'art.1480; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per disporre supplementi istruttori relativi a tali richieste dopo il rigetto della domanda principale.

  • art. 112 c.p.c.

    Omessa pronuncia: la Corte ha precisato che non è integrata quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della domanda non espressamente esaminata e quando la statuizione risultava incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia; dunque nessuna omissione nella sentenza impugnata.

  • art. 13 DPR n.115/2002 (comma 1-quater)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'eventuale applicazione degli oneri processuali aggiuntivi a carico del ricorrente, disponendo l'ulteriore versamento ove dovuto.

Massime di principio

  • Per ottenere l'usucapione tramite l'accessione del possesso del dante causa (art. 1146 c.c.) il titolo deve individuare in modo specifico e non generico la porzione di immobile: riferimenti vaghi a particelle o confini non sono sufficienti.
  • Se una porzione è riconducibile alle parti comuni (art. 1117 c.c.), la sua acquisizione esclusiva richiede un titolo chiaro; l'asserito uso esclusivo non sostituisce l'assenza di un titolo traslativo.
  • La valutazione della prova materiale e lo stato dei luoghi sono prerogativa del giudice di merito; in Cassazione non è ammesso un nuovo esame dei fatti se non per vizi di motivazione o violazioni di diritto.
  • Le questioni non sollevate in primo grado o introdotte tardivamente in appello possono essere dichiarate inammissibili per novità: è importante formulare compiutamente le proprie domande già nel giudizio di merito.
  • La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.): chi chiama in causa un terzo per garanzia può essere condannato alle spese se la domanda risulta infondata.
  • L'omessa pronuncia si configura solo se manca del tutto un provvedimento indispensabile alla decisione; una statuizione implicita di rigetto è sufficiente quando la domanda sia incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della sentenza.
  • Prima di chiedere supplementi per consulenze tecniche (CTU) collegati a domande accessorie come la riduzione del prezzo per evizione, occorre valutare la solidità preventiva della domanda principale: se questa è destinata a essere rigettata, il supplemento può essere considerato superfluo.

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