Cassazione Civile, Sentenza n. 20838/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda di risoluzione del contratto di compravendita di una pala meccanica stipulato l'11.7.2003 per presunta mancata consegna, mentre la venditrice (La Nordica) aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo prezzo; questioni principali: (i) se la domanda di pagamento del residuo prezzo fosse ammissibile essendo fondata sul rapporto causale anziché sull'assegno prodotto in sede di monitoria (mutatio libelli); (ii) se l'assegno bancario con divergenza tra importo in cifre e in lettere fosse invalido; (iii) se la consegna del bene fosse subordinata al pagamento integrale del prezzo (eccezione di inadempimento/exceptio non adimpleti contractus); (iv) validità e rilevanza della controdichiarazione attestante la simulazione della vendita a favore della Virga; (v) corretta imputazione delle spese di lite e responsabilità del socio illimitatamente responsabile nella s.n.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso eccetto il quindicesimo, riguardante la statuizione sulle spese. In particolare: (i) ha ritenuto infondati i molteplici rilievi sui profili probatori (assegno come prova del credito e non autonoma causa petendi), sull'interpretazione contrattuale (clausola che subordinava la consegna al pagamento integrale), sulla querela di falso e sull'ammissibilità di eccezioni relative al finanziamento; (ii) ha accolto il motivo relativo alla illegittima condanna alle spese di Carnevale verso entrambe le controparti, cassando la sentenza d'appello limitatamente a quella statuizione; (iii) decidendo nel merito la causa, ha disposto la compensazione integrale delle spese dei giudizi di merito tra Carnevale Silvio e le società La Nordica Macchine e Virga; (iv) per l'odierno giudizio di Cassazione ha ritenuto i ricorrenti soccombenti e ha liquidato in favore di La Nordica Macchine le spese della presente fase in euro 7.500 (oltre accessori), pur dichiarando compensate le spese del presente giudizio tra Carnevale e La Nordica; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti di Virga, che non ha partecipato alla difesa.
Norme richiamate
L'assegno bancario prodotto nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato considerato come prova scritta idonea a sostenere la domanda monitoria, non come autonoma causa petendi distinta dal rapporto di compravendita
Riferimento alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto sulla base del titolo prodotto; la decisione territoriale riguardava anche gli effetti monitorii
Principio secondo cui il titolo di credito è astratto rispetto al rapporto sottostante e costituisce prova del credito, potendo dispensare il creditore dalla prova del rapporto causale
Il documento (anche con divergenza fra cifre e lettere) può essere valutato come mezzo di prova del credito nell'ambito di un giudizio di merito; la presenza di una discrepanza non ne annulla automaticamente la efficacia probatoria
art. 1453, 1460, 1476, 1498 cod. civ.
Richiamati in relazione all'eccezione di inadempimento e alla risoluzione del contratto: l'eccezione di inadempimento (exceptio non adimpleti contractus) può giustificare il rifiuto totale della prestazione ove le parti abbiano disciplinato la sequenza delle prestazioni e l'inadempimento sia rilevante
Criteri di interpretazione del contratto: la Corte territoriale ha effettuato una valutazione di fatto plausibile, ricavando dal testo contrattuale la subordinazione della consegna al pagamento preventivo
art. 2 legge n. 1329/1965 (legge Sabatini)
La Corte ha detto che la forma pubblica o la scrittura privata autenticata prevista dalla legge riguarda i benefici fiscali e agevolativi, non la validità assoluta dell'atto negoziale; la controdichiarazione sulla simulazione può essere valida anche se non autenticata
art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e art. 348-ter comma 5 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione ai limiti di censura per omesso esame di fatti decisivi e alla preclusione del motivo di legittimità in caso di doppia conforme; hanno determinato l'inammissibilità di taluni motivi
Norme sulle spese di giudizio: la Cassazione ha esaminato la corretta applicazione dei criteri di soccombenza e liquidazione delle spese, ritenendo errata la statuizione che aveva posto a carico dei ricorrenti alcune spese ritenute ingiustificate
Riferimento alla responsabilità dei soci nelle società in nome collettivo: la Corte ha rilevato che si tratta di responsabilità sussidiaria ai fini dell'esecuzione, non di imputazione diretta dell'atto di società al socio ai fini della decisione sulle spese
Massime di principio
- Un assegno bancario prodotto nell'azione monitoria è, di regola, idoneo a provare l'esistenza di un credito e non costituisce necessariamente una causa petendi autonoma rispetto al rapporto negoziale sottostante
- La discrepanza tra importo indicato in cifre e in lettere su un titolo non comporta automaticamente l'invalidità del documento ai fini probatori in un giudizio di merito; il giudice valuta la prova nel suo complesso
- Se il contratto disciplina l'ordine temporale delle prestazioni (ad es. pagamento prima della consegna), il venditore può legittimamente eccepire l'inadempimento e rifiutare la consegna fino al pagamento integrale, salvo diversa imputazione di responsabilità
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (interpretazione contrattuale, valutazione della buona fede, entità dell'inadempimento) sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo violazione dei criteri legali di interpretazione o motivo specifico e ben fondato
- La controdichiarazione che prova una simulazione può avere efficacia probatoria anche se non redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata; la forma richiesta dalla legge Sabatini riguarda i benefici agevolativi e non la nullità dell'atto
- La condanna alle spese segue il principio della soccombenza e la regola secondo cui la responsabilità del socio in s.n.c. verso le spese della società è, in generale, di natura sussidiaria e non vale automaticamente a giustificare una doppia condanna diretta del socio
- In presenza di una sentenza 'doppia conforme' (appello conforme al primo grado) sussistono limitazioni alla proposizione di determinati motivi di cassazione per omesso esame di fatti decisivi
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