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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20852/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cafarelli, militare volontario in servizio permanente poi riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio militare, aveva chiesto il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa (istanza presentata il 26 gennaio 2005). Sosteneva che l'amministrazione non aveva provveduto entro i termini (silenzio-assenso formatosi dal giugno 2005) e chiedeva l'annullamento/disapplicazione di note ministeriali che avevano rigettato la domanda, il riconoscimento del diritto al transito ai sensi della disciplina vigente (art. 2 d.m. 18/4/2002 / art. 14 comma 5 L.266/1999), il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dal periodo di silenzio-assenso e il risarcimento del danno. Contestualmente impugnava la declinazione di giurisdizione al giudice amministrativo sostenendo che si trattava di una prestazione di natura assistenziale/diritto soggettivo da devolvere al giudice del lavoro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la domanda di transito è parte di un procedimento amministrativo e attiene al rapporto di lavoro del militare: fino all'emissione del provvedimento definitivo e alla sottoscrizione del contratto individuale il militare resta in ruolo e in aspettativa amministrata dalla Direzione Generale per il personale militare. Ne consegue la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 3 e art. 63 d.lgs. 165/2001) anche per le pretese patrimoniali connesse. Per tali ragioni la Corte ha respinto le argomentazioni sul carattere assistenziale del beneficio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge n. 266/1999

    Disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie; prevedeva la facoltà di transito nei ruoli civili per il personale militare giudicato non idoneo, norma quadro richiamata per la materia del transito

  • Decreto Ministeriale 18 aprile 2002

    Regolamenta la procedura di transito: definisce i presupposti (inidoneità al servizio con residua idoneità per impiego civile), i termini per la domanda (30 giorni), il termine di decisione (150 giorni) e l'effetto del silenzio-assenso; individua l'obbligo di provvedimento del Direttore generale per il personale civile di concerto con la Direzione per il personale militare

  • D.Lgs. n. 165/2001

    Mantiene fuori dal regime generale del pubblico impiego il personale militare e di polizia; stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di lavoro di tale personale, comprese le vertenze patrimoniali connesse

  • D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Riproduce e aggiorna la disciplina del transito nell'impiego civile; conferma che il transito è procedimento/amministrativo che si perfeziona con provvedimento e contratto, e che fino a quel momento il militare resta nei ruoli militari

  • Codice di procedura civile

    Art. 386: principio secondo cui la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda (petitum sostanziale); art. 442: rimessione al giudice del lavoro per alcune controversie (richiamato nel motivo di ricorso), ma la Corte ha escluso che qui fosse applicabile per la natura del petitum

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982 e D.Lgs. n. 443/1992

    art. 8 DPR 339/1982; artt. 75 e 76 D.Lgs. 443/1992

    Richiamati dal ricorrente come esempi di transiti/benefici per altro personale (polizia ecc.) per sostenere la natura assistenziale del transito; la Corte li considera differenziati rispetto alla fattispecie del transito militare perché qui il transito costituisce evoluzione del rapporto di lavoro

Massime di principio

  • La domanda di transito del personale militare nei ruoli civili è un procedimento amministrativo che si perfeziona con un provvedimento e la stipula del contratto: fino a quel momento il militare resta in ruolo e in aspettativa.
  • Le controversie relative al transito (compresi i profili patrimoniali connessi come retribuzioni e contributi) attengono al rapporto di lavoro militare e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 3 e 63 d.lgs. n.165/2001.
  • Per stabilire la giurisdizione va applicato il criterio del 'petitum sostanziale': se l'oggetto della domanda è il rapporto di lavoro militare (o sue conseguenze immediate) la competenza è amministrativa, indipendentemente dalla qualificazione formale delle pretese come 'assistenziali' o 'diritti soggettivi'.
  • Termini procedurali rilevanti: l'istanza di transito deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del giudizio definitivo di inidoneità; l'amministrazione deve decidere entro 150 giorni e il mancato provvedimento determina, ove previsto, il silenzio-assenso regolato dalla normativa applicabile.
  • In contenziosi simili è centrale verificare se esista un provvedimento amministrativo definitivo o un contratto di immissione: l'assenza di questi atti rafforza l'attribuzione della controversia al giudice amministrativo.

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