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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20834/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano accertamento di proprietà per usucapione su un appartamento e garage di Vizzini, fondando la propria domanda sulla consegna anticipata dei beni in virtù di un contratto preliminare (9/8/1982) e sul possesso ultraventennale. In cassazione deducevano, tra l'altro, omesso esame di fatti decisivi e violazioni di norme in materia di valore confessorio delle dichiarazioni (art. 2730 c.c.), della presunzione di possesso (art. 1141 c.c.), nonché violazioni procedurali per mancata comunicazione del differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni (artt. 156 e 159 c.p.c. e principi costituzionali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità e per l'applicazione della disciplina della “doppia conforme” (art. 348 ter c.p.c.) alcune censure; sul merito ha confermato che la relazione con l'immobile era iniziata come detenzione qualificata correlata al preliminare (comodato funzionale) e non come possesso utile ad usucapione, salvo prova di un' interversio possessionis manifestata con atti rivolti a terzi e contro il proprietario. Ha inoltre precisato che le ammissioni contenute in atti difensivi non hanno valore confessorio automatico se non sottoscritte dalla parte con modalità che ne dimostrino la consapevolezza, e che, anche se confessorie, provano fatti ma non la loro qualificazione giuridica. Quanto al presunto vizio procedurale per mancata comunicazione del differimento dell'udienza, la Corte ha ritenuto che non sussista pregiudizio concreto per il diritto di difesa: le istanze istruttorie erano già state rigettate nel merito in primo grado e i ricorrenti non le avevano specificamente impugnate in appello, rendendo inammissibile la loro riproposizione.

Norme richiamate

  • art. 2730 c.c.

    Le ammissioni contenute in atti di parte possono avere valore confessorio solo se risultano sottoscritte dalla parte con modalità che rivelino la consapevolezza delle dichiarazioni; la firma del procuratore non è di per sé sufficiente. Anche l'ammissione confessorie attesta fatti, non la loro qualificazione giuridica.

  • art. 1141 c.c.

    La presunzione di possesso non opera quando la disponibilità deriva da un atto che non trasferisce il possesso (es. preliminare con consegna): la consegna anticipata in funzione del preliminare è qualificata come comodato; per ottenere usucapione è necessaria l'interversio possessionis, manifestata da atti esterni diretti contro il proprietario e i terzi.

  • art. 360 c.p.c.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: alcuni motivi (es. omesso esame di fatto) sono inammissibili quando la Corte d'appello si conforma al giudizio di primo grado (doppia conforme) salvo che non siano indicate ragioni di fatto diverse.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Applicazione della regola della 'doppia conforme': quando la Corte d'appello conferma le ragioni del primo giudice è preclusa la censura in cassazione su alcuni profili a meno che non si evidenzino ragioni diverse tra le due decisioni.

  • art. 156 c.p.c.

    La mancata comunicazione di un provvedimento di differimento può integrare una nullità, ma la sua rilevanza dipende dal pregiudizio concreto subito dalla parte; in assenza di pregiudizio la nullità non comporta rimessione necessaria in primo grado.

  • art. 159 c.p.c.

    La nullità di atti successivi legata a un vizio di comunicazione si valuta in relazione al pregiudizio; se le richieste istruttorie erano già state ritenute irrilevanti nel merito, non sussiste pregiudizio di natura tale da annullare gli atti.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello è possibile chiedere l'ammissione di nuove prove, ma non riproporre istanze istruttorie già rigettate in primo grado senza una contestazione specifica (motivo di gravame) della decisione che le ha respinte.

  • art. 13, comma 1-quater DPR n.115/02

    Richiamo formale sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.

  • artt. 228 e 229 c.p.c.

    Riferimento al valore probatorio degli atti processuali e alle confessioni giudiziali: l'efficacia probatoria degli atti dipende anche dalla forma e dalla sottoscrizione.

  • art. 125 c.p.c.

    Indica gli atti processuali che possono contenere ammissioni; la Corte richiede che le ammissioni siano riferibili alla parte stessa per assumere valore probatorio privilegiato.

Massime di principio

  • La mera consegna anticipata di un immobile a seguito di un contratto preliminare è, di regola, qualificata come detenzione (comodato funzionale) e non come possesso utile ad usucapione; per far scattare l'usucapione è necessaria l'interversio possessionis, dimostrabile con atti esterni che manifestino esercizio della signoria come proprietario verso il titolare formale.
  • Le ammissioni rese in atti difensivi hanno valore probatorio privilegiato solo se la parte le sottoscrive personalmente in modo che risulti la sua consapevolezza; la firma del solo procuratore non garantisce automaticamente valore confessorio.
  • Se la Corte d'appello si è conformata alle ragioni del primo grado ('doppia conforme'), in cassazione molte censure di fatto sono inammissibili a meno che il ricorrente non dimostri divergenze fattuali tra le due decisioni.
  • Una presunta violazione procedurale (es. mancata comunicazione di udienza) rileva in cassazione solo se il ricorrente dichiara e dimostra un pregiudizio concreto al diritto di difesa; la mancata impugnazione specifica di rifiuti istruttori in primo grado rende inammissibile la loro riproposizione in appello.
  • In appello chi ripropone istanze istruttorie già rigettate deve specificamente censurare nel gravame le ragioni del rigetto altrimenti il giudice d'appello non è tenuto a riadmetterle e la loro assenza non configura automaticamente pregiudizio.

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