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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29562/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo stata dedotta alcuna illegalità della pena; la pena era inoltre stata applicata nella misura oggetto dell'accordo processuale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo aveva applicato, su richiesta ex art. 444 c.p.p., la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per delitti in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche nella misura di un terzo. La Corte rileva però che il ricorso non deduce alcun profilo di illegalità della pena e si colloca fuori dai motivi tassativi deducibili avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano del ricorso in presenza dei presupposti processuali rilevati dalla Corte

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua i soli motivi deducibili avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta; il ricorso è inammissibile se fondato su motivi diversi

  • artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990

    norme incriminatrici poste a base della sentenza di patteggiamento in materia di stupefacenti

  • art. 616 c.p.p.

    implicita base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità

  • Corte cost., n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono deducibili soltanto i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze estranee a tale perimetro determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per contestare profili diversi dall'illegalità della pena o dagli altri specifici vizi ammessi dalla legge.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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