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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37554/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un soggetto già iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla liquidazione/riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a), con calcolo in base ai criteri dell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo pensionabile. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo erroneo il calcolo operato dall'ente previdenziale, che aveva invece utilizzato la retribuzione imponibile vigente nel fondo elettrici fino al 31 dicembre 1996 e non il sistema contributivo previsto dalla disciplina transitoria. In cassazione l'ente previdenziale deduceva violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 562 del 1996, artt. 3, comma 14, e della L. n. 488 del 1999, art. 41, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che il pensionato non potesse optare per il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria della contribuzione già accreditata nel Fondo e ottenere la riliquidazione del trattamento secondo le modalità del decreto legislativo richiamato.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure, perché ha rilevato che il ricorso era stato notificato l'11 novembre 2019 oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata eseguita a mezzo PEC il 22 luglio 2019. Poiché il ricorso era stato proposto oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e la regolarità della notifica della sentenza non era stata contestata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata sia stata ritualmente notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.; la proposizione oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La mancata contestazione della regolarità della notificazione della sentenza impugnata impedisce di rimettere in discussione l'efficacia della notifica ai fini del decorso del termine breve.
  • In presenza di una causa di inammissibilità dell'impugnazione per tardività, la Corte non esamina le censure di merito sulla corretta interpretazione e applicazione della disciplina sostanziale invocata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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