Cassazione Civile, Ordinanza n. 18932/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito contro l'ASL per ottenere il riconoscimento e il pagamento dell'indennità di coordinamento prevista dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, in relazione al periodo 1/12/2007-31/12/2007. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta. La Corte d'appello aveva ritenuto che la documentazione prodotta attestasse l'attribuzione delle funzioni di coordinamento solo dal 1/3/2002, quindi fuori dalla disciplina di prima applicazione dell'art. 10 del c.c.n.l. 20/9/2001, e che non ricorressero neppure i presupposti della lett. B dell'art. 19 del c.c.n.l. 2002-2005, né quelli della lett. C, che presupponeva procedure selettive; aveva inoltre escluso rilievo al master previsto dalla L. n. 43/2006, requisito non posseduto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione dell'art. 10 c.c.n.l. sanità 20/9/2001 e dell'art. 19 lett. B e C c.c.n.l. 2002-2005, oltre all'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva mal interpretato la disciplina collettiva e non aveva considerato l'avvenuto riconoscimento aziendale delle funzioni di coordinamento; violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e omesso esame, lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda formulata ai sensi dell'art. 10 c.c.n.l.; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per erronea interpretazione della domanda e della disciplina contrattuale. La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati: ha chiarito che l'art. 10 del c.c.n.l. 2001 riguarda la fase di prima applicazione, limitata alle situazioni esistenti al 31 agosto 2001, mentre il periodo dedotto in causa rientrava nella fase a regime; in quest'ultima valgono l'art. 5, comma 2, del c.c.n.i. 20/9/2001 e l'art. 19 lett. c del c.c.n.l. 19/4/2004, che subordinano l'attribuzione del coordinamento a specifiche posizioni individuate dalle aziende, criteri aziendali e procedure selettive, con successivo recepimento dei requisiti introdotti dalla L. n. 43/2006 e dal c.c.n.l. 10/4/2008. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda e del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretto l'operato della Corte d'appello, escludendo che l'indennità di coordinamento potesse essere riconosciuta sulla base dell'art. 10 del c.c.n.l. 20/9/2001 per il periodo domandato, perché la fattispecie non ricadeva nella fase di prima applicazione ma nella disciplina a regime, che richiede presupposti ulteriori e procedure selettive. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché l'ASL intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 10 c.c.n.l. Sanità 20 settembre 2001
Disciplina l'indennità di coordinamento in prima applicazione, riservandola alle situazioni esistenti alla data del 31 agosto 2001 o formalmente riconosciute a tale data.
art. 19, lett. B e C, c.c.n.l. 2002-2005
La lett. B non si applica fuori dall'ipotesi di riconoscimento al 31 agosto 2001; la lett. C riguarda la disciplina a regime e presuppone criteri aziendali e procedure selettive.
art. 5, comma 2, c.c.n.i. 20 settembre 2001
Per la fase a regime, l'individuazione delle posizioni di coordinamento dipende da specifici atti aziendali e dalla concertazione con i criteri di anzianità previsti.
Introduce requisiti ulteriori per l'affidamento delle funzioni di coordinamento, poi richiamati dalla contrattazione collettiva successiva.
art. 4 c.c.n.l. 10 aprile 2008
Riflette la disciplina sopravvenuta delle funzioni di coordinamento, conformandosi ai requisiti previsti dalla L. n. 43/2006.
La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, avendo la sentenza di merito affrontato la domanda sostanziale proposta.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione non lo considera decisivo perché i motivi sono comunque infondati.
Invocato per l'interpretazione del contratto e della domanda; la Corte ritiene corretta l'interpretazione data dal giudice di merito.
Richiamato per l'interpretazione sistematica delle clausole collettive, ma la Corte conferma la lettura adottata in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'indennità di coordinamento prevista dalla contrattazione collettiva del comparto sanità va distinta tra fase di prima applicazione e fase a regime: la prima è limitata alle situazioni di fatto esistenti alla data di riferimento contrattuale, mentre la seconda richiede il rispetto di criteri aziendali, atti organizzativi e procedure selettive.
- Non basta lo svolgimento di fatto di mansioni di coordinamento per ottenere automaticamente l'indennità quando la disciplina collettiva a regime la subordina all'individuazione formale della posizione e al conferimento secondo procedure selettive.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito, pur non accogliendo la domanda, la esamina e ne esclude il fondamento sulla base della disciplina applicabile.
- In sede di legittimità, la censura per violazione delle regole di interpretazione contrattuale non può essere accolta quando la lettura della clausola collettiva adottata dal giudice di merito sia coerente con il sistema normativo e con la distinzione tra disciplina transitoria e disciplina ordinaria.
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