Cassazione Civile, Ordinanza n. 39178/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’incarico conferito dal Commissario straordinario, ai sensi degli artt. 2343 e 2440 c.c., per la stima connessa all’aumento di capitale sociale di una società partecipata dall’ente locale in vista della concessione del servizio di fognatura dell’intero territorio comunale. L’esperto nominato sosteneva che il mandato dovesse essere inteso come comprensivo della stima dei beni costitutivi della rete fognaria e che, per interpretare correttamente l’incarico, dovessero applicarsi le regole ermeneutiche del codice civile anche agli atti unilaterali e amministrativi. Deduceva inoltre che la Corte d’appello avesse omesso di considerare uno schema di concessione dal quale, a suo dire, sarebbe emerso l’obbligo della società concessionaria di effettuare anche la manutenzione straordinaria dei beni, circostanza che avrebbe reso necessario stimare pure tali beni. In via ulteriore denunciava violazione dell’art. 2343 c.c., assumendo che il provvedimento presidenziale di nomina avesse definito il contenuto della relazione peritale imponendo la descrizione dei beni, il valore attribuito e i criteri di valutazione, così da non consentire una lettura restrittiva del mandato. La Corte di cassazione ha ritenuto il complesso censuratorio in parte inammissibile e in parte infondato: ha osservato che la doglianza relativa alla pretesa stima di tutti i beni della rete fognaria era nuova rispetto ai motivi di appello e quindi non scrutinabile in sede di legittimità; ha inoltre escluso la decisività dell’allegato richiamato dal ricorrente, ritenendolo meramente descrittivo della rete e non attributivo di un diverso mandato. Infine ha affermato che, in materia di conferimenti in natura e aumento di capitale, l’oggetto e lo scopo della relazione peritale sono determinati dalla legge, la quale impone di verificare che all’apporto sia attribuito un controvalore monetario almeno pari a quello risultante dalla stima, con la conseguenza che la valutazione dei beni della rete fognaria, rimasti di proprietà dell’ente, non era funzionale alla stima del valore del servizio/concessione oggetto del conferimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva respinto l’impugnazione dell’esperto contro la liquidazione del compenso. Ha precisato che il mandato peritale, in quanto connesso all’art. 2343 c.c. e richiamato dall’art. 2440 c.c., era finalizzato alla stima del valore del servizio ceduto in concessione ai fini dell’aumento di capitale, non già alla stima dei beni mobili e immobili della rete fognaria. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’erroneità interpretativa del mandato; la Corte non ha accolto la censura, ritenendola nuova o comunque infondata nel merito.
La norma disciplina contenuto e finalità della relazione giurata dell’esperto nel conferimento di beni o crediti in società per azioni; la Corte afferma che oggetto e scopo della stima sono determinati dalla legge e non possono essere ampliati da precisazioni non necessarie del provvedimento di nomina.
Richiamato in quanto applicabile all’aumento di capitale; la disciplina dell’art. 2343 c.c. si applica anche a tale ipotesi.
Richiamato dal ricorrente per denunciare omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di decisività.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Serve come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non può essere proposta per la prima volta una censura che introduca un diverso oggetto dell’interpretazione rispetto a quello dedotto in appello; la questione nuova è inammissibile.
- La decisività del fatto omesso deve essere concreta e immediata: un documento meramente descrittivo, privo di valenza attributiva di un diverso mandato, non integra un fatto decisivo ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
- In materia di conferimenti in natura e aumento di capitale sociale, il perimetro della relazione dell’esperto è fissato dalla legge: la stima deve assicurare che il valore attribuito all’apporto non sia inferiore al controvalore monetario accertato.
- Le eventuali clausole contrattuali incidenti sui costi di gestione o di manutenzione possono riflettersi sul valore economico del servizio o dell’utilità conferita, ma non impongono automaticamente la stima separata dei beni che restano estranei al conferimento.
- Le indicazioni contenute nel provvedimento di nomina dell’esperto non possono alterare la funzione legale dell’accertamento peritale quando la legge ne definisce oggetto e finalità.
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