Cassazione Civile, Ordinanza n. 23336/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.; ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia in materia di esecuzione forzata. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il debitore esecutato aveva proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contro l'azione esecutiva minacciata dalla banca in forza di un mutuo stipulato in forma di atto pubblico. In opposizione deduceva: la nullità del titolo per mancanza della formula esecutiva; l'inidoneità della scrittura privata autenticata allegata al precetto ai requisiti dell'art. 474 c.p.c.; l'inesigibilità del credito per effetto di una cessione pro solvendo di crediti in suo favore; l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel mutuo, chiedendo anche la restituzione delle somme asseritamente versate in eccedenza. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione contro la sentenza di primo grado. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi, ma la Corte non li ha esaminati perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 10 maggio 2019 e il ricorso era stato notificato il 10 dicembre 2019, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; non operava la sospensione feriale, perché il giudizio aveva natura di opposizione esecutiva. La Corte ha inoltre chiarito che le domande sulla usurarietà e sulla restituzione non erano autonome rispetto all'opposizione, ma meramente consequenziali e quindi assorbite dal rigetto dell'opposizione stessa.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione era il rimedio azionato per contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'idoneità del titolo esecutivo e della documentazione allegata al precetto.
Il ricorso per cassazione proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello è tardivo se non opera la sospensione feriale.
La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva, per ragioni di speditezza del processo esecutivo.
Le parti avevano depositato memorie nella fase camerale prevista per la decisione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione i termini processuali non sono sospesi nel periodo feriale, perché prevale l'esigenza di speditezza propria dell'esecuzione forzata.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., il ricorso è inammissibile, salvo che operi una sospensione dei termini che, nelle opposizioni esecutive, non si applica.
- Se nel giudizio di opposizione esecutiva vengono formulate domande ulteriori che dipendono logicamente dall'accoglimento dell'opposizione, tali domande sono consequenziali e restano assorbite dal rigetto dell'opposizione.
- Ai fini della sospensione feriale occorre distinguere tra domande ordinarie autonome e domande che costituiscono soltanto un presupposto o una conseguenza necessaria della decisione sull'opposizione esecutiva: nel secondo caso prevale il regime di non sospensione.
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