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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39692/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere. Il Procuratore ha dedotto vizi di motivazione, sostenendo che il giudice di merito abbia compiuto una valutazione illogica, incompleta e parcellizzata degli elementi indiziari, mentre da tali elementi emergerebbe la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione agli addebiti provvisori: art. 416-bis (commi 1-5) c.p. [capo 1] e art. 99, 81 cpv. c.p. e artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/1967, aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. [capo 10 della contestazione cautelare].

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore (ricorso infondato). Ha ritenuto che il controllo di legittimità sia limitato all'adeguatezza della motivazione rispetto ai canoni logici e giuridici e non consenta una riconsiderazione pacificatrice delle stesse prove. Il Tribunale del riesame aveva valutato le dichiarazioni dei collaboratori: errore di identificazione di Lombardo Andrea; Restivo Massimiliano descrive il ricorrente come "amico, persona vicina ai sodali"; Cecala Emanuele indica una vicinanza ma non un inserimento organico. Ne è derivata la conclusione, corretta secondo la Cassazione, che emerge una figura di "soggetto vicino ad alcuni esponenti mafiosi, ma non intraneo alla famiglia di Caccamo", con rapporti risalenti (anni 2002-2006) non univocamente indicativi di appartenenza. Quanto agli episodi del 2020 (furto e due incendi), pur ritenuti indizi utili a dimostrare che l'indagato cercava protezione, non vi sono elementi univoci che provino il suo contributo al rafforzamento o al perseguimento delle finalità di cosa nostra. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mera contiguità compiacente o la vicinanza a esponenti mafiosi non qualificano automaticamente la condotta come partecipazione o come "imprenditore colluso"; per il capo 10 (detenzione/porto di pistola) anche ammettendo qualche gravità degli indizi, l'assenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e la risalenza della condotta nel tempo non consentono di ritenere sussistente l'attualità e concretezza dell'esigenza cautelare ai sensi dell'art. 274, co. 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata richiamata come oggetto della contestazione; il giudice ha ritenuto che gli elementi raccolti non dimostrino in via univoca l'appartenenza organica del ricorrente al sodalizio mafioso.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata come aggravante; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi tali da configurare l'aggravante, circostanza che incide sul giudizio di attualità del pericolo e sulla misura cautelare.

  • art. 99 e art. 81 cpv. cod. pen.

    Richiamati in relazione alle imputazioni; la motivazione del riesame ha valutato se gli indizi supportassero l'attribuzione delle condotte contestate, ritenendo la prova non univoca.

  • Legge n. 895/1967 artt. 2, 4, 7

    Richiamata in relazione ai reati aggravati da metodo mafioso; il giudice ha valutato che le condotte e le dichiarazioni non dimostrano in modo certo il perseguimento delle finalità mafiose da parte dell'indagato.

  • art. 274, co. 1 c.p.p.

    Richiamato in tema di esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto non dimostrata l'attualità e concretezza del pericolo che giustifichi la custodia cautelare in carcere.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27866/2019; Sez. 3, n. 17527/2019; Sez. 6, n. 32384/2019)

    Richiamate per i principi sul limite del sindacato di legittimità sulla motivazione del riesame, sulla regola del "favor rei" nell'interpretazione degli indizi e sulla distinzione tra concorso esterno/imprenditore colluso e partecipazione associativa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze del riesame per vizi di motivazione è limitato a verificare l'adeguatezza logica e giuridica delle ragioni del giudice di merito, non a rivedere complessivamente la valutazione probatoria.
  • In caso di interpretazioni alternative di un elemento probatorio, deve applicarsi la regola del "favor rei": prevale l'interpretazione più favorevole all'indagato salvo elementi univoci contrari.
  • La mera vicinanza o contiguità a esponenti mafiosi o la ricerca di protezione (anche tramite atti intimidatori subiti) non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'inserimento organico nell'associazione mafiosa o la qualificazione dell'imprenditore come "colluso"; è necessario provare un rapporto sinallagmatico di reciproci vantaggi o la messa dell'impresa a disposizione del sodalizio.
  • L'esistenza di singoli indizi gravi (es. detenzione di arma) può essere insufficiente a giustificare la custodia cautelare se manca l'aggravante, la contemporaneità o l'attualità delle esigenze cautelari richieste dall'art. 274 c.p.p.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate nella loro attendibilità, specificità e congruenza con altri elementi: identificazioni errate o dichiarazioni generiche riducono il valore probatorio.
  • La risalente temporalità di fatti o condotte può incidere negativamente sulla valutazione dell'attualità del pericolo e quindi sulla legittimità di misure cautelari restrittive.

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