Cassazione Penale, Sentenza n. 24409/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. 2 lett. B e c. 2‑bis c.d.s.), contestando: 1) l'affidabilità dell'etilometro per lo sfasamento dell'orario indicato e la mancata prova circa eventuali vizi di taratura/revisione; 2) la illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186 c. 2‑bis per mancata verifica del nesso causale tra stato di ebbrezza e incidente; 3) il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.); 4) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della collaborazione e buona condotta. Il ricorrente sosteneva inoltre che, in assenza di un accertamento strumentale pienamente affidabile, avrebbe dovuto essere ritenuta la fattispecie meno grave (ora depenalizzata).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'esito favorevole ai giudici di merito. Sul punto dell'etilometro la Corte ha ritenuto che il disallineamento dell'orologio non implica di per sé malfunzionamento né inficia il dato del tasso alcolemico; l'avvenuta revisione (maggio 2020) e la coerenza delle due rilevazioni (1,24 g/l e 1,28 g/l) unite ai sintomi clinici hanno reso irrilevanti le censure difensive, che non hanno fornito prova specifica di vizi strumentali. Quanto all'aggravante di cui al comma 2‑bis, la Corte ha approvato la valutazione di merito che ha ritenuto sussistente il collegamento materiale tra stato di alterazione e incidente (condotta violativa di regole cautelari e assenza di cause alternative). La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata correttamente esclusa in ragione dei livelli alcolemici elevati e della pericolosità della condotta (danneggiamento di cose, ingresso in area privata); il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato dalla mancanza di elementi positivi concreti e dalla non rilevanza di aver scelto il rito abbreviato (già premiato con diminuzione di pena). Per l'inammissibilità del ricorso è stata imposta al ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 2, lett. B, e comma 2‑bis
La Corte ha applicato l'art. 186 per la guida in stato d'ebbrezza (valori alcolemici riscontrati) e ha ritenuto integrata l'aggravante del comma 2‑bis quando esiste un collegamento materiale tra lo stato di alterazione e l'incidente: non è richiesta una piena dimostrazione di nesso eziologico ma la prova che la condotta in stato di ebbrezza abbia determinato o favorito la situazione di pericolo che ha portato al sinistro.
La norma sulla particolare tenuità del fatto è stata valutata alla luce dei livelli alcolemici elevati e delle modalità dell'incidente; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha escluso la causa di non punibilità perché il fatto non era di particolare tenuità per il concreto pericolo creato, pur in assenza di danni a persone.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione codice di procedura penale
Norma invocata come regola procedurale per l'impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile secondo i requisiti di legge e per riproposizione di censure già valutate in sede di merito senza nuovi elementi specifici.
art. 379 regolamento esecuzione codice della strada (o norme attinenti la taratura degli etilometri)
Riferimento alla necessità di taratura e revisioni periodiche degli strumenti: la Corte ha ritenuto che l'attestazione di revisione (maggio 2020) fosse sufficiente per dimostrare il regolare funzionamento alla data dell'accertamento, salvo prova contraria specifica fornita dalla difesa.
riforma con d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125
Richiamata in relazione alle attenuanti generiche: dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; il giudice deve riscontrare elementi positivi di valutazione per concederla, e può motivare il diniego riferendosi agli elementi ritenuti decisivi.
Massime di principio
- La mera indicazione errata dell'orario sull'etilometro non invalida di per sé la misurazione del tasso alcolemico: la difesa deve allegare e provare vizi specifici dello strumento, della taratura o dell'esecuzione del test per mettere in dubbio il dato strumentale.
- L'onere probatorio sull'omologazione/taratura dell'etilometro grava sull'accusa nella fase istruttoria, ma l'imputato ha l'onere di allegazione e prova di vizi strumentali concreti per scalfire l'accertamento.
- Per l'aggravante dell'art. 186 c. 2‑bis non è richiesta la prova di un rapporto causale pieno tra ebbrezza e sinistro; è sufficiente un collegamento materiale tra lo stato di alterazione e l'incidente, cioè che la condotta in stato di ebbrezza abbia determinato o favorito la situazione di pericolo.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) è esclusa quando, anche in assenza di lesioni a persone, il livello di pericolo concreto derivante dalla condotta è significativo (es. elevato tasso alcolemico, dinamica dell'incidente).
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e concreti: la semplice collaborazione generica o la scelta del rito abbreviato (già valutata con la diminuzione di pena) non garantiscono automaticamente il loro riconoscimento.
- In cassazione sono inammissibili le censure meramente riespositive o reiterative di questioni già decise in fatto dai giudici di merito senza nuovi elementi probatori o errori di diritto propriamente indicati.
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