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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24318/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado che confermava (in vari profili) le condanne pronunciate in primo grado per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90), per reati di coltivazione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90, capi 2) e 3)) e per illecita detenzione/cessione di arma(i) (art. 2 e 7, l. 895/1967). Le censure principali sono state: vizio di motivazione e violazione di norme penali per la ritenuta partecipazione al sodalizio (contestata come mera connivenza non punibile), e la criticabilità delle valutazioni sulle intercettazioni (anche alla luce di perizia fonica disposta in appello) che, secondo i ricorrenti, avrebbero avuto trascrizioni equivoche o sarebbero state interpretate erroneamente; contestata altresì la mancanza di prova della disponibilità materiale di armi e dell'apporto concreto alla coltivazione (assenza di atti materiali, fotografie o registrazioni), nonché la genericità delle argomentazioni dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze siano riproduttive degli atti d'appello, generiche e volte a una non consentita riconsiderazione delle risultanze di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui, in sede di legittimità, non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle prove o delle trascrizioni delle intercettazioni quando i giudici di merito hanno dato motivazioni logiche e congrue. Per ciascun ricorrente la Corte ha confermato l'adeguatezza della motivazione della Corte d'appello: - per Bondì: confermata la responsabilità per associazione (art. 74) e per i reati contestati (anche armi), in quanto sussistono conversazioni intercettate e altri elementi (chiavi, pagamento del canone, attivismo dopo arresti) che dimostrano partecipazione attiva; - per Fabio Daricca: confermato ruolo direttivo/organizzativo anche dal carcere, sulla base delle conversazioni e delle risultanze; - per Pistone: confermata la funzione di tramite e compiti autonomi per il sodalizio (riscossione crediti, recupero attrezzature) e la presenza di elementi materiali (elenchi, denaro); - per Bellomonte: confermato coinvolgimento nella coltivazione e partecipazione al sodalizio (recupero attrezzature, avvisi dopo arresti, conversazioni); - per Lucchese: confermato coinvolgimento nella coltivazione (presenza nell'immobile, uscita con auto contenente odore di marijuana, riferimenti a compensi). Conseguenza pratica: resta ferma la sentenza della Corte d'appello del 30/01/2024 nelle parti confermate.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'art. 606 per valutare la correttezza dei motivi di cassazione: i motivi devono esporre censure rilevanti di diritto o di motivazione e non limitarsi a una generica riproposizione della stessa critica di merito; la mancanza di analisi critica delle risultanze rende il ricorso inammissibile.

  • art. 74 DPR 309/90

    Norma soggiacente alla contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che la sussistenza dell'associazione possa essere desunta da un complesso di elementi (conversazioni intercettate, ruoli, atti esecutivi come pagamento canone, disponibilità locali, recupero attrezzature) e che tale valutazione di fatto sia rimessa al giudice di merito.

  • art. 73 DPR 309/90

    Riguarda i reati di coltivazione/importazione/produzione di stupefacenti (reati 'fine'): la Corte ha convalidato la valutazione che collegava specifiche coltivazioni ai singoli imputati sulla base di conversazioni, presenza negli immobili, recupero attrezzature e altri elementi indiziari.

  • art. 2 e art. 7 l. n. 895/1967

    Norme relative all'illecita detenzione e cessione di armi: la Cassazione ha ritenuto che il contenuto delle intercettazioni e le istruzioni per la consegna e vendita dell'arma integrino elementi idonei a fondare la responsabilità, e che la valutazione della significatività probatoria sia riservata al giudice di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma citata nei motivi relativi alle trascrizioni/intercettazioni: la Corte ha ricordato che l'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se logicamente motivata.

  • artt. 530, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate per censurare la motivazione e la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto però che la Corte d'appello abbia dato motivazioni adeguate e non manifestamente illogiche, per cui le censure sono inammissibili.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'onere di motivazione e alla necessità di considerare le allegazioni difensive; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia confrontato le risultanze e motivato in modo congruo, perciò il ricorso che si limita a riproporre una diversa valutazione è inammissibile.

Massime di principio

  • In Cassazione è inammissibile un ricorso che si limiti a riproporre la rilettura delle prove già giudicate dal merito senza indicare specifici vizi di legge o di motivazione: le critiche meramente alternative alle valutazioni di fatto sono inidonee.
  • L'interpretazione di intercettazioni (anche se criptiche) e le valutazioni sulla loro attendibilità sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se emerge una manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione.
  • Per contestare una condanna basata su conversazioni intercettate è necessario un'argomentazione precisa che indichi quali passaggi della motivazione siano illogici, omissivi o contraddittori, con riferimento puntuale alle risultanze processuali, non semplici affermazioni generiche.
  • La qualificazione della condotta come connivenza non punibile versus partecipazione attiva richiede un'analisi degli atti concreti (es. possesso di chiavi, pagamento di canone, disposizione/recupero di attrezzature, ruoli organizzativi, istruzioni impartite); la mera conoscenza non è sufficiente se sussistono elementi che dimostrano apporto operativo.
  • Per i reati in materia di armi, oltre al contenuto delle conversazioni, rilevano elementi che attestino disponibilità o possibile disponibilità dell'arma (accordi per consegna, istruzioni per la vendita, consapevolezza della funzionalità), e la loro valutazione è di merito.
  • Se si dispone una perizia fonica o una nuova trascrizione in appello, il ricorrente che intenda impugnare deve confrontarsi criticamente con l'insieme degli esiti per dimostrare un vizio qualificato e non limitarsi a isolare singoli passaggi.

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