Cassazione Penale, Sentenza n. 24321/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio processuale per presunta nullità della sentenza per mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza del 04/07/2024 (si lamenta che l'imputato non ha potuto partecipare e che il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato senza comunicarne lo stato detentivo); 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego dell'applicazione della causa di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, poiché le cessioni sarebbero state quantitativamente scarse, temporaneamente ravvicinate o duplicate, e in assenza di consapevolezza circa la minore età di alcuni acquirenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la mancata presenza dell'imputato fosse rilevante: il giudizio d'appello si è svolto con modalità cartolari ai sensi della disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020 e art. 9g d.lgs. 150/2022), non essendo stata presentata richiesta di trattazione orale né istanza dell'imputato per partecipare; non sussiste dunque nullità. Sul secondo motivo ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente escluso la lieve entità valutando complessivamente elementi quali la molteplicità dei fatti in breve arco temporale, l'uso dell'abitazione come punto di riferimento, la minore età di alcuni acquirenti e la persistenza del comportamento nonostante indagini; la motivazione è stata ritenuta congrua e non viziata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990 (disciplina stupefacenti)
La valutazione della lieve entità richiede una valutazione globale di tutti gli elementi (qualitativi e quantitativi, mezzi, modalità, circostanze). Anche quantità esigue non sono sufficienti di per sé se altri indici (molteplicità, organizzazione, uso dell'abitazione, minori coinvolti, persistenza) indicano offensività rilevante.
Richiamato dal ricorrente come causa di nullità per mancata partecipazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la mancata traduzione non integra la nullità se non sussiste la richiesta di partecipazione dell'imputato nei termini previsti dalla disciplina emergenziale.
art. 23-bis D.L. n.137/2020 (convertito con L. 77/2020)
comma 4: "la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto... Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza"
In regime di disciplina emergenziale la trattazione cartolare è regola; la presenza dell'imputato detenuto richiede una specifica istanza sia del difensore che, tramite difensore, dell'imputato stesso per partecipare in udienza.
art. 9g D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La sentenza impugnata è stata resa in udienza tenutasi nelle forme previste da tale disposizione; il processo si è svolto in modalità cartolare secondo le norme applicabili.
Massime di principio
- In procedimenti d'appello soggetti alla disciplina emergenziale la trattazione cartolare è la regola: l'assenza dell'imputato detenuto non determina automaticamente nullità se non è stata presentata la richiesta di discussione orale e/o l'imputato non ha espresso tramite difensore la volontà di partecipare.
- Per ottenere la presenza in udienza di un detenuto è necessario che, nei termini previsti, il difensore richieda la trattazione orale e l'imputato, tramite difensore, manifesti la volontà di partecipare: la mera conoscenza dello stato detentivo dal giudice non sostituisce tale richiesta.
- L'accertamento della lieve entità ex art. 73 DPR 309/1990 è complessivo: non basta considerare solo le quantità cedute; devono essere valutati insieme mezzi, modalità, circostanze, ripetizione delle condotte, uso dell'abitazione come base, età degli acquirenti e persistenza nonostante indagini.
- La presenza di più episodi in breve arco temporale, l'organizzazione dell'attività di spaccio e la vicinanza ad acquirenti minori sono indici che possono escludere l'applicabilità della causa di lieve entità anche se singole dosi erano modeste.
- La rinuncia del difensore di fiducia senza adeguata comunicazione e la mancata nomina tempestiva di un difensore sostitutivo possono complicare la possibilità per l'imputato di esercitare il diritto di partecipare, ma non costituiscono di per sé motivo automatico di nullità se non è stata formulata la richiesta procedurale prevista.
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