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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24323/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del GUP del Tribunale di Pistoia del 25/06/2019. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., per presunta errata determinazione delle date di irrevocabilità: sosteneva che la sentenza del GUP fosse divenuta irrevocabile il 10/07/2019 (da cui decorre il quinquennio previsto dall'art. 168) e che la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello fosse divenuta irrevocabile non il 31/05/2024 (data della pronuncia), ma il 22/07/2024 (data del deposito della motivazione). Da ciò il ricorrente deduceva che la successiva condanna non sarebbe entrata nel quinquennio e quindi non avrebbe potuto determinare la revoca della sospensione.

La decisione

Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto decisivo, ai fini dell'irrevocabilità, il giorno della pronuncia dell'ordinanza o della sentenza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, e non il giorno del deposito della motivazione. Pertanto la sentenza della Corte di appello del 23/06/2022 è divenuta irrevocabile il 31/05/2024 (data della pronuncia che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione), entro il quinquennio decorrente dall'eventuale irrevocabilità della sentenza del GUP. Di conseguenza l'ordinanza impugnata che ha revocato la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. è corretta. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina la revoca automatica della sospensione condizionale della pena se, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione, il condannato riporta altra condanna per delitti anteriormente commessi tali da far superare i limiti dell'art. 163.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    «se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso»

    L'irrevocabilità delle sentenze di merito, quando sia stato proposto ricorso per cassazione, si determina al momento della pronuncia della decisione della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, non al momento del deposito delle motivazioni.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti di cumulabilità delle pene e dei benefici; è utilizzato per verificare se, cumulate le condanne, si superano i limiti che giustificano la revoca della sospensione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso dichiarato inammissibile senza colpa, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; applicata per la liquidazione di Euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186

    Richiamata per affermare che in mancanza di colpa nella proposizione del ricorso non si possono escludere le sanzioni previste; la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità nel caso di specie.

Massime di principio

  • L'irrevocabilità di una sentenza, quando è stato proposto ricorso per cassazione, decorre dalla pronuncia della decisione della Corte di cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, non dal deposito delle motivazioni; pertanto il computo dei termini (es. quinquennio dell'art. 168) deve prendere come riferimento la data di pronuncia.
  • Per la revoca automatica della sospensione condizionale ex art. 168, comma 1, n. 2), è decisivo che la nuova condanna sia intervenuta entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione e che le pene complessive superino i limiti dell'art. 163.
  • Se si contesta la data di irrevocabilità occorre fornire prova della pronuncia e non limitarsi a richiamare il deposito della motivazione; la mera data di deposito non posticipa la definitività quando la pronuncia è già intervenuta.
  • In caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso quando le questioni sono proceduralmente deboli.
  • Nelle impugnazioni relative al computo dei termini di irrevocabilità, verificare sempre tutte le pronunce interlocutorie e gli atti formali (data di pronuncia della sentenza o dell'ordinanza di inammissibilità) per determinare correttamente il decorso dei termini.

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