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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24314/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Pescara del 19/12/2024 che aveva rigettato la loro istanza avverso il sequestro preventivo per equivalente di numerosi beni mobili e immobili disposti nell'ambito di un'indagine per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari, truffe aggravate, trasferimento fraudolento di valori a onlus fittizie, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. I motivi di impugnazione erano: 1) violazione dell'art. 414 c.p.p. e inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 4/3/2022 (termine d'indagine), 2) inutilizzabilità dei processi verbali successivi al 19/9/2019 per violazione dell'art. 12 legge 20/7/2000 n. 212 e art. 220 disp. att. c.p.p., 3) difetto di motivazione sul fumus commissi del reato (adesione acritica del G.I.P. alla richiesta di sequestro del P.M.), 4) difetto di motivazione sul periculum inerente il sequestro preventivo a fini di confisca.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e fondato il quarto. In particolare: - Primo motivo (art. 414 c.p.p.): infondato perché la riapertura dei termini d'indagine era stata legittimamente autorizzata dal G.I.P. in seguito a nuova informativa della Guardia di Finanza del 25/3/2022; la giurisprudenza ammette la riapertura anche senza nuovi elementi probatori purché ricorra l'esigenza di nuove investigazioni; la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 414 comma 2-bis si applica solo in assenza del decreto di riapertura. - Secondo motivo: inammissibile per genericità; i ricorrenti non hanno indicato specifici atti/accessi da cui desumere l'illegittimità. - Terzo motivo: inammissibile per genericità; non è stato adeguatamente dimostrato un mero copia-incolla e l'ordinanza impugnata aveva già valutato la correttezza del G.I.P. - Quarto motivo: fondato; la motivazione del periculum è carente perché la mera elencazione dei fatti (fumus) non supplisce all'obbligo di motivare il pericolo di dispersione dei beni necessario per sostenere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata nella parte relativa alla valutazione del periculum e la causa è stata rinviata al Tribunale del riesame di Pescara per nuovo esame limitatamente a tale profilo; il resto dell'ordinanza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 414 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che la sanzione di inutilizzabilità degli atti prevista dal comma 2-bis trova applicazione solo in assenza del decreto di riapertura delle indagini; quindi se il G.I.P. ha legittimamente autorizzato la riapertura, gli atti acquisiti nella nuova indagine non risultano automaticamente inutilizzabili.

  • art. 414 comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 22, comma 1, lett. h), n. 2, d.lgs. n. 150/2022)

    La norma prevede la sanzione dell'inutilizzabilità in caso di indagini svolte oltre i termini senza decreto di riapertura; la Corte ha richiamato tale principio per escludere l'inutilizzabilità nel caso in cui sia intervenuto decreto di riapertura.

  • art. 407 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto assente violazione, confermando che le modalità processuali richiamate non sono state contravvenute nel caso concreto.

  • art. 12 legge 20 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla regolarità degli atti amministrativi e degli accertamenti fiscali; la Corte ha ritenuto il motivo generico perché non sono stati indicati atti specifici che dimostrassero la violazione.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 12 per contestare la legittimità di specifici verbali e accessi; la Corte ha escluso la fondatezza degli attacchi per genericità e mancata indicazione puntuale degli atti.

  • Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    La Corte ha applicato i canoni di questa pronuncia per affermare che la mera elencazione dei fatti (fumus) non può sostituire la motivazione relativa al periculum richiesta per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • Sez. 6, n. 18177 del 04/04/2024 (Sabatino)

    Ricondotta per sostenere che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini non richiede necessariamente nuovi elementi probatori, potendo fondarsi sull'esigenza di nuove investigazioni.

  • Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020 (Cestaro)

    Citata a supporto dell'orientamento che ammette la riapertura per una nuova progettazione investigativa anche in presenza di elementi già acquisiti.

Massime di principio

  • La riapertura dei termini d'indagine, autorizzata dal G.I.P., legittima l'acquisizione di atti anche se basata su una nuova esigenza investigativa senza necessariamente produrre 'nuovi' elementi oggettivi; la sanzione dell'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 414 si applica solo se manca il decreto di riapertura.
  • Quando si impugna l'utilizzabilità di atti per presunte irregolarità amministrative o accessi (art. 12 legge 212/2000, art. 220 disp. att.), è necessario indicare con precisione gli atti, le date e le modalità contestate; ragioni generiche o affermazioni non circostanziate sono inammissibili.
  • Nel valutare la legittimità di misure cautelari reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) il giudice deve motivare distintamente il fumus del reato e il periculum di dispersione dei beni; la sola ricostruzione dei fatti non può sostituire la specifica prova del pericolo di dispersione.
  • L'eccezione di 'adesione acritica' del G.I.P. alla richiesta del P.M. richiede un confronto comparato dettagliato tra i provvedimenti e la dimostrazione dei passaggi copincollati; altrimenti il motivo è destinato a essere dichiarato generico e inammissibile.
  • Se manca una motivazione adeguata in ordine al periculum, la parte dell'ordinanza che conferma il sequestro deve essere annullata e il giudice deve riesaminare tale profilo con specifica attenzione al pericolo di dispersione dei beni.
  • Per ottenere l'accoglimento di censure procedurali relative ai termini investigativi, la difesa deve documentare chiaramente la tempistica (date di archiviazione, richieste di atti, acquisizioni) e dimostrare l'assenza del decreto di riapertura o l'illegittimità dello stesso.

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