Cassazione Penale, Sentenza n. 26438/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Paola ai sensi dell'art. 444 c.p.p., denunciando (1) difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, poiché le parti avevano concordato la "riqualificazione" del capo A da un furto aggravato (art. 625, commi 2 e 7) a furto semplice (art. 624 c.p.) escludendo in tal modo le aggravanti, mentre il giudice ha invece riconosciuto le aggravanti e compensato il loro effetto con circostanze attenuanti generiche non richieste; (2) errata qualificazione giuridica con riguardo alla configurabilità dell'aggravante per bene esposto a pubblica fede (il furto era stato commesso in un negozio chiuso mediante forzatura).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo sussistente il vizio di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.: il giudice, invece di limitarsi ad accogliere o respingere l'accordo sul merito e sulla misura della pena, ha in sostanza rielaborato l'accordo riconoscendo aggravanti e neutralizzandone l'effetto con attenuanti generiche non pattuite. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Paola per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
reato di furto; nella vicenda le parti avevano chiesto la riqualificazione al furto semplice
art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen.
art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen.
aggravanti contestate nella imputazione originaria (violenza sulle cose; esposizione a pubblica fede) che le parti avevano inteso escludere nella richiesta di patteggiamento
norma penalmente rilevante citata nel capo B; presente nell'imputazione ma non centrale nella decisione di cassazione
norma citata nel capo C (illecito relativo alle armi), parte dell'imputazione complessiva
disciplina della definizione del processo per accordo tra le parti; il giudice può ratificare o respingere l'accordo, ma non riformularlo modificandone il contenuto sostanziale
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
consente di dedurre in cassazione il vizio di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza nel giudizio di patteggiamento; fonte normativa del motivo ritenuto fondato
Giurisprudenza della Corte costituzionale
sentenze n. 313/1990, n. 66/1990, n. 251/1991, n. 155/1996, n. 394/2002
richiamate per il principio secondo cui il giudice del patteggiamento è vincolato al contenuto dell'accordo sul merito dell'imputazione e sulla commisurazione della pena, potendo solo accoglierlo o rigettarlo
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice è vincolato al contenuto dell'accordo tra le parti: può accettarlo integralmente o respingerlo, ma non può rielaborarne il contenuto sostanziale introducendo valutazioni non concordate
- La discrepanza tra la richiesta congiunta delle parti e la sentenza (difetto di correlazione) costituisce motivo di cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; il rimedio può essere l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti all'organo procedente per il prosieguo
- Se le parti intendono escludere specifiche aggravanti devono esplicitare tale intesa: il loro riconoscimento da parte del giudice, anche se compensato con attenuanti generiche non concordate, configura una violazione dell'accordo
- Il giudice che non condivide la qualificazione giuridica o la valutazione delle circostanze proposta dalle parti deve respingere la richiesta di patteggiamento e non può sostituire la propria valutazione a quella pattuita
- In casi analoghi è decisivo esaminare gli atti e la formulazione testuale della richiesta di applicazione della pena per verificare l'effettiva volontà delle parti e l'eventuale presenza di vizi di correlazione
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