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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04494/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da due soggetti che deducevano di aver subito danni su un terreno in Chiaravalle Centrale per tre diverse condotte: mancato completamento della procedura di esproprio relativa a una linea elettrica da 150 kW; realizzazione abusiva di due linee da 20 kW; taglio abusivo di alberi in data 9 agosto 2008. Il tribunale aveva dichiarato la domanda inammissibile per preteso giudicato, ma la corte d'appello aveva riformato tale statuizione ed esaminato il merito, rigettando poi le domande perché infondate, ritenendo che il taglio delle piante fosse avvenuto sulla base di un provvedimento amministrativo autorizzativo e che non risultasse provata alcuna attività illecita da parte delle resistenti. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano tre motivi: con il primo, la violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata applicazione del principio di non contestazione, sostenendo che il taglio delle piante e il nesso causale col danno fossero pacifici e che la corte non avesse valorizzato un verbale di constatazione danni; con il secondo, sempre ex art. 115 c.p.c., lamentavano che fosse stata erroneamente ritenuta non contestata la regolare autorizzazione delle due linee da 20 kW, mentre la circostanza era stata contestata; con il terzo, denunciavano la violazione degli artt. 1362 c.c. e seguenti, assumendo che la corte avesse dato rilievo a un'asserita autorizzazione amministrativa mai prodotta e avesse interpretato in modo erroneo il documento n. 16 (verbale di constatazione danni), traendone un significato contrario al testo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il richiamo al principio di non contestazione era generico e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità delle resistenti sulla base dell'accertata esistenza di un titolo autorizzativo e della prova documentale in atti. Ha inoltre rilevato la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché i ricorrenti non indicavano in quale sede processuale avessero dedotto la questione della mancata produzione dell'autorizzazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile: da un lato perché il riferimento al documento n. 16 era solo ad abundantiam nella motivazione d'appello, dall'altro perché i ricorrenti non avevano rispettato l'onere di specificazione imposto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.; in ogni caso, la censura tendeva a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le intimate non avevano svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non può essere invocato in modo generico per trasformare un fatto pacifico in prova della sua illiceità; la censura deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente dove e quando le questioni e i documenti rilevanti siano stati dedotti nel processo, consentendo alla Corte il controllo sulla base del solo ricorso.

  • art. 1362 c.c.

    La censura per violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile se mira in realtà a ottenere una diversa lettura del documento e dei fatti, anziché denunciare un vero vizio di interpretazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito o della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La violazione processuale deve essere specificamente dedotta e autosufficientemente illustrata nel ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito semplificato previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di cassazione la violazione del principio di non contestazione va dedotta in modo specifico e autosufficiente, indicando le difese già svolte e il contenuto degli atti rilevanti; non è sufficiente affermare che un fatto storico non sia stato contestato se la censura, in realtà, mira a rimettere in discussione la sua qualificazione giuridica o la prova del nesso causale.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si censura il mancato esame o la cattiva valutazione di documenti, occorre indicare puntualmente in quale fase processuale il documento sia stato prodotto, quale sia il suo contenuto rilevante e dove la questione sia stata devoluta ai giudici di merito.
  • La doglianza di violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile se il ricorrente non denuncia un errore interpretativo oggettivo del testo, ma pretende soltanto una diversa lettura del documento o una nuova valutazione del fatto, attività riservate al giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito: la Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica della decisione e non può sostituire la propria ricostruzione del fatto a quella compiuta dal giudice d'appello.
  • Se la decisione impugnata fonda la propria ratio decidendi su un autonomo accertamento di fatto o su un titolo autorizzativo, censure rivolte soltanto a elementi ulteriori o ad argomenti svolti ad abundantiam non sono idonee a scalfire la decisione e risultano inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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