Cassazione Civile, Ordinanza n. 02871/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a imposte di fabbricazione, interessi, indennità di mora e sanzioni per una asserita illecita compensazione di crediti d'imposta riferiti all'annualità 2012. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non provata la notifica dell'atto presupposto; in appello, la CTR aveva rigettato l'impugnazione. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio processuale, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto la mancata costituzione dell'Amministrazione e la mancata produzione della documentazione sulla notifica dell'atto presupposto, mentre l'Ufficio si era costituito e aveva depositato controdeduzioni, appello incidentale e documenti; (2) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR considerato la definitività degli atti prodromici e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo. La società contribuente è rimasta intimata; l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato controricorso adesivo alle ragioni dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, qualificandolo come censura che in realtà investe un preteso errore revocatorio: se il giudice di merito ritiene non prodotto un documento, l'asserito omesso esame non è deducibile come vizio di legittimità, ma semmai con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non è stata adottata statuizione sulle spese per la mancata costituzione della società contribuente. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché soccombente è un'amministrazione pubblica. Il ricorso è stato quindi definito con declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
La dedotta violazione è stata ritenuta in concreto non configurabile come vizio di legittimità, poiché la censura mirava a contestare l'erronea percezione, da parte del giudice di merito, dell'avvenuta produzione documentale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro formale del primo motivo, ma la doglianza è stata riqualificata dalla Corte come non riconducibile a un error iuris, bensì a un preteso errore revocatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il secondo motivo, rimasto assorbito per effetto della declaratoria di inammissibilità del primo.
È indicato come rimedio corretto quando si assume che il giudice abbia supposto non prodotto un documento che invece era stato ritualmente depositato.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Invocato per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo in presenza di atti presupposti divenuti definitivi; la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato, in quanto la parte soccombente era un'amministrazione pubblica.
Massime di principio
- Il mancato esame di un documento non è deducibile come vizio di legittimità quando il giudice di merito abbia affermato che quel documento non risultava prodotto in giudizio: in tal caso la censura investe l'errore di percezione del fatto processuale e va semmai fatta valere con revocazione.
- La contestazione dell'erronea affermazione del giudice circa la mancata costituzione di una parte o la mancata produzione documentale non integra di per sé violazione dell'art. 112 c.p.c., se il reale contenuto della censura è la supposizione di un fatto processuale inesatto.
- Quando il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni pregiudiziali, i motivi dipendenti o consequenziali risultano assorbiti.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti di un'amministrazione pubblica soccombente.
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