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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23397/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto contro un'ordinanza del Tribunale resa all'esito di opposizione agli atti esecutivi. Dal testo emerge che il ricorso, articolato in 91 pagine, è stato ritenuto dalla Corte incomprensibile per modalità di redazione e per la confusa commistione di fatti e diritto: non consentiva di ricostruire l'andamento dei fatti processuali rilevanti, il thema disputandum, le specifiche censure contro il provvedimento impugnato, né di individuare gli atti e documenti decisivi. La ricorrente aveva chiesto la decisione collegiale dopo proposta di definizione accelerata che segnalava l'inammissibilità per violazione dell'art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. La Corte ha condiviso tale valutazione, richiamando il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali e ritenendo il ricorso inammissibile anche in ragione dell'inosservanza degli oneri di esposizione e specificità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha condannato solidalmente i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore dei resistenti, ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. disponendo una condanna di euro 6.000 in favore dei resistenti e un'ulteriore somma di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    nn. 3), 4) e 6) del comma 1

    La violazione degli oneri di esposizione sommaria dei fatti, di specificità dei motivi e di indicazione degli atti/documenti rilevanti può determinare l'inammissibilità del ricorso quando renda incomprensibili le questioni devolute.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; commi 3 e 4

    La proposta di definizione accelerata può condurre alla declaratoria di inammissibilità; quando la decisione è conforme alla proposta, trovano applicazione le conseguenze previste dai commi 3 e 4.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta di inammissibilità, la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata a favore della controparte e una somma ulteriore alla Cassa delle ammende, qualificando l'iniziativa come grave abuso dello strumento processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 86 c.p.c.

    È richiamato solo quanto alla possibilità per l'avvocato di difendersi da sé medesimo.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022

    Le nuove disposizioni sul processo civile non erano applicabili ratione temporis al giudizio di legittimità, perché instaurato anteriormente al 28 febbraio 2023.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, per confusione espositiva e commistione tra fatti e diritto, non consente di comprendere i fatti di causa, il thema decidendum, le censure e gli atti/documenti rilevanti, integrando la violazione degli oneri di cui all'art. 366 c.p.c.
  • Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali è principio generale del processo civile e la sua violazione rileva non per la sola lunghezza dell'atto, ma perché compromette l'intelligibilità delle questioni devolute.
  • Quando la Corte definisce il ricorso in conformità alla proposta di inammissibilità, può applicare le misure aggravate previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle ordinarie conseguenze sulle spese.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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