Cassazione Civile, Ordinanza n. 33435/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istante equa riparazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un processo civile presupposto. In primo grado la domanda era stata respinta; in sede di opposizione, la Corte d'appello aveva accolto solo in parte la pretesa, riconoscendo un indennizzo di euro 450, oltre a metà delle spese. Il ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi. Con i primi due, strettamente connessi, ha dedotto la violazione dell'art. 2-bis, commi 2 e 3, della legge n. 89 del 2001, sostenendo che la Corte territoriale, pur avendo escluso l'irrisorietà della pretesa azionata nel giudizio presupposto, aveva poi quantificato l'indennizzo facendo riferimento alla sola somma risarcitoria riconosciuta in quel processo, senza considerare che il petitum comprendeva anche la domanda di rilascio di un fondo, effettivamente accolta. Con il terzo motivo ha censurato la regolazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014; tale doglianza è rimasta assorbita dall'accoglimento delle censure principali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i primi due motivi: la Corte d'appello aveva correttamente escluso la natura irrisoria della pretesa del giudizio presupposto, ma aveva poi liquidato l'indennizzo senza considerare che quel giudizio non aveva ad oggetto soltanto un risarcimento monetario, bensì anche la domanda di rilascio di un fondo, poi accolta. Per questo ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 2-bis, commi 2 e 3, L. n. 89/2001
Ai fini della quantificazione dell'indennizzo per la non ragionevole durata del processo, il giudice deve considerare l'effettivo contenuto del petitum del giudizio presupposto e non limitarsi alla sola componente economica della domanda, se questa era accompagnata da ulteriori capi di domanda rilevanti.
La censura sulle spese resta assorbita quando vengono accolti i motivi principali che determinano la cassazione con rinvio.
Richiamato solo nel motivo sulle spese, senza autonoma decisione nel merito per effetto dell'assorbimento.
Richiamati ai fini della liquidazione delle spese, ma la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la quantificazione dell'indennizzo deve essere commisurata alla concreta consistenza della pretesa fatta valere nel processo presupposto, considerando tutte le domande proposte e non soltanto la parte monetaria.
- L'esclusione dell'irrisorietà della domanda nel processo presupposto non consente comunque una liquidazione automatica dell'indennizzo basata sulla sola misura del risarcimento ottenuto, se il petitum comprendeva ulteriori utilità giuridicamente rilevanti.
- Quando l'accoglimento dei motivi principali comporta la cassazione del provvedimento impugnato, la censura relativa alle spese resta assorbita e deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.
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