Cassazione Penale, Ordinanza n. 00519/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di conferma in appello per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 533 c.p.p. in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che non fosse stato rinvenuto alcun elemento da cui inferire la destinazione allo spaccio della sostanza; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. Ha inoltre depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura si risolvesse nella mera reiterazione di doglianze già proposte in appello e già motivatamente respinte, dunque priva di specificità. Ha inoltre richiamato la motivazione della corte territoriale, che aveva valorizzato il rinvenimento della sostanza in più luoghi dell'abitazione, il quantitativo idoneo a ricavare 313 dosi singole, l'assenza di attività lavorativa e la mancata prova di un uso personale abituale, elementi ritenuti univoci per la finalità di spaccio. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha considerato tardivo, poiché la questione della particolare tenuità del fatto non risultava dedotta nei motivi di appello. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, contestata e confermata nei giudizi di merito
richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio di colpevolezza; la Corte ha osservato che la censura era solo reiterativa e non specifica
invocato per la particolare tenuità del fatto; la censura è stata dichiarata tardiva perché non proposta in appello
in caso di inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 73, comma primo, d.P.R. 309 del 1990
richiamato in giurisprudenza per affermare che la finalità di spaccio non può essere desunta dal solo dato ponderale senza valutare le modalità comportamentali dell'imputato
la doglianza relativa alla particolare tenuità deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito, altrimenti è inammissibile in cassazione
la Corte richiama il principio per cui il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito e non riprodurre censure già respinte
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo pedissequo le stesse censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, poiché esso non assolve la funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.
- La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un complesso di elementi fattuali convergenti, quali il rinvenimento in più luoghi, il quantitativo complessivo idoneo a ricavare numerose dosi, l'assenza di reddito o attività lavorativa e la mancata prova di un uso personale abituale.
- Non è sufficiente, per censurare la motivazione sulla finalità di spaccio, invocare in astratto il solo dato ponderale della sostanza, se la sentenza di merito ha effettivamente valutato anche ulteriori modalità comportamentali e circostanze del caso concreto.
- La questione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere dedotta tempestivamente nei motivi di appello; se proposta per la prima volta in cassazione è tardiva e quindi inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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