Cassazione Civile, Ordinanza n. 28506/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato IVA per l’anno d’imposta 2010, ritenendo soggettivamente inesistenti alcune operazioni di acquisto poste in essere da una società contribuente nei confronti di fornitori qualificati come "missing trader". La CTR aveva accolto l’appello della contribuente, osservando che gli acquisti erano effettivi, che i fornitori erano interposti fittizi privi di struttura, e che la buona fede del cessionario risultava dai pagamenti tracciabili e dai prezzi di mercato. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con tre motivi: (1) violazione delle norme sull’IVA e delle regole sull’onere della prova, sostenendo che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni e che spetta al contribuente provare la propria buona fede; (2) violazione dell’art. 2700 c.c., perché la CTR non avrebbe tratto dal PVC, dotato di fede privilegiata, gli indizi gravi, precisi e concordanti della frode e del coinvolgimento della contribuente; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto assolto l’onere probatorio della contribuente sulla base di elementi non decisivi, come la regolarità dei pagamenti, l’asserita conformità ai prezzi di mercato e il fatto che le trattative avvenissero via web, invece di esigere la prova dell’ordinaria diligenza e dell’incolpevole ignoranza del meccanismo fraudolento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e ha accolto congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’alterità soggettiva dell’operazione e la conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, del carattere fraudolento della cessione; una volta raggiunta tale prova, il contribuente deve fornire prova contraria della propria buona fede, secondo criteri di diligenza esigibili da un operatore accorto. La Corte ha censurato la CTR perché aveva attribuito rilievo decisivo a pagamenti tracciabili, regolarità contabile e assenza di vantaggio economico, elementi ritenuti non sufficienti a dimostrare la buona fede in presenza di fornitori privi di struttura organizzativa e di personale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma in materia di detrazione IVA; la Corte lo inserisce nel quadro delle operazioni soggettivamente inesistenti, per le quali il diritto alla detrazione non sussiste in linea di principio quando il soggetto fatturante non è il reale cedente.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato dalla ricorrente a sostegno del riparto dell’onere probatorio e della necessità che il contribuente dimostri la propria buona fede ai fini della detrazione IVA.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per affermare che l’Ufficio può procedere alla rettifica anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
La Corte ribadisce che, una volta provata dall’Amministrazione l’operazione soggettivamente inesistente e la conoscenza o conoscibilità della frode, grava sul contribuente l’onere di provare la propria buona fede e l’adozione di ordinaria diligenza.
Richiamati in relazione al ragionamento presuntivo utilizzabile dall’Amministrazione per dimostrare la frode e il coinvolgimento o la conoscibilità da parte del cessionario.
Invocato con riferimento al processo verbale di constatazione, considerato atto dotato di fede privilegiata quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 168, lett. a), Direttiva 2006/112/CE
Richiamato per affermare che il diritto a detrazione presuppone che i beni o servizi siano forniti da un altro soggetto passivo e impiegati dal soggetto passivo per operazioni soggette a imposta.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’IVA non è, in linea di principio, detraibile quando la fattura sia emessa da un soggetto diverso dal reale cedente o prestatore, perché il documento si riferisce, per il fatturante, a un’operazione inesistente.
- L’Amministrazione finanziaria può provare la frode mediante presunzioni e attraverso elementi indiziari quali l’assenza di struttura organizzativa, di mezzi e di personale in capo all’interposto; tali elementi possono integrare la prova dell’alterità soggettiva dell’operazione.
- Per il recupero dell’IVA in presenza di frodi carosello non è necessaria la prova della partecipazione attiva del cessionario all’evasione, essendo sufficiente la prova che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere del carattere fraudolento dell’operazione.
- Una volta fornita dall’Ufficio la prova dell’alterità soggettiva e della conoscibilità della frode, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede con elementi concreti e coerenti con la diligenza esigibile da un operatore professionale.
- La regolarità formale dei pagamenti, la tracciabilità dei bonifici, la conformità apparente dei prezzi di acquisto al mercato o l’assenza di un vantaggio economico non sono, da soli, idonei a provare la buona fede del cessionario in presenza di un fornitore manifestamente privo di adeguata struttura.
- Per l’operatore economico che acquista nell’ambito dell’attività d’impresa, la giustificazione dell’aver trattato via web o per via meramente formale non basta, da sola, a escludere la conoscibilità della frode quando manchino verifiche minime sulla controparte commerciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28374/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28376/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28377/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28378/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28379/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28382/2025 del 27/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →