Cassazione Civile, Ordinanza n. 28561/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società utilizzatrice aveva convenuto in giudizio la società di leasing chiedendo il risarcimento dei danni sia per responsabilità precontrattuale sia per responsabilità contrattuale. In fatto, la controversia nasceva da un progetto di leasing finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico su un terreno concesso in leasing: secondo la ricorrente, la concedente avrebbe tardato nell'istruttoria e nella stipula del contratto, così causando la perdita di una tariffa agevolata riconosciuta dal GSE; inoltre avrebbe assunto l'obbligo di mettere a disposizione somme più elevate e di consentire la realizzazione di una centrale funzionante, mentre avrebbe erogato solo una somma residua inferiore al necessario. In appello la domanda era stata rigettata. Nel ricorso per cassazione la società utilizzatrice deduceva, con quattro motivi, violazione delle norme su buona fede e correttezza nelle trattative e nell'esecuzione, travisamento delle prove e omesso esame di fatti e motivi di appello: (1) sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità precontrattuale della concedente, nonostante comunicazioni email che avrebbero evidenziato l'urgenza dei tempi di allacciamento; (2) lamentava che il ritardo della concedente avesse comunque concorso causalmente alla perdita del beneficio tariffario, anche a fronte di ritardi ascrivibili a terzi fornitori; (3) contestava l'esclusione della responsabilità contrattuale per avere la concedente messo a disposizione somme inferiori a quelle occorrenti e per aver invocato una clausola che poneva l'opera sotto esclusiva cura e responsabilità dell'utilizzatore; (4) denunciava infine l'omesso esame della domanda relativa ai canoni di pre-locazione, prospettandone la ripetizione come indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondate le censure sulla responsabilità precontrattuale perché la corte d'appello aveva motivato in modo adeguato: non risultava che la celerità fosse elemento essenziale del contratto; la documentazione richiamata riguardava un progetto più ampio e complesso, con tempi istruttori necessariamente lunghi; inoltre i ritardi nella realizzazione degli impianti erano stati ricondotti anche all'operato della società fornitrice e alla successiva transazione con essa intervenuta. Quanto alla responsabilità contrattuale, ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui la banca/leasing poteva rimodulare le condizioni prima della firma in ragione del rischio e delle condizioni di mercato e non aveva assunto un impegno a finanziare somme maggiori. Ha giudicato inoltre inammissibile o comunque infondata la doglianza sui canoni di pre-locazione, perché sostanzialmente volta a ottenere un terzo grado di merito e perché la sentenza impugnata aveva già escluso la fondatezza della pretesa restitutoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per fondare le pretese di responsabilità, ma la Corte rileva che le censure miravano in realtà a una diversa lettura del materiale probatorio.
Invocato in relazione ai doveri di correttezza e buona fede; la Corte conferma che la valutazione della loro violazione spetta al giudice di merito se adeguatamente motivata.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa errori di diritto nella motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ribadisce che la responsabilità precontrattuale può sussistere anche quando il contratto sia stato concluso ma sia svantaggioso per la parte lesa; nel caso concreto, tuttavia, la corte di merito aveva escluso in fatto la sussistenza dei presupposti.
Richiamato quanto al nesso causale e al danno risarcibile; la Corte osserva che la doglianza era in sostanza volta a rimettere in discussione l'accertamento di merito.
Invocato in via subordinata dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo assorbente l'insussistenza del fatto illecito o dell'inadempimento allegato.
Richiamato in relazione alla clausola contrattuale di esonero; la Corte non ravvisa invalidità o errore nella valutazione della clausola da parte del giudice di merito.
Invocato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la censura, ritenendo corretta la lettura della clausola contrattuale effettuata in appello.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ritiene le doglianze non autosufficienti o comunque non fondate, osservando che la sentenza di merito aveva affrontato le questioni dedotte.
Invocato per travisamento delle prove; la Corte sottolinea che si tratta, in sostanza, di una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte evidenzia che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano essenzialmente a ottenere una diversa valutazione dei fatti.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La responsabilità precontrattuale può configurarsi anche quando il contratto sia stato poi concluso, se il comportamento scorretto di una parte abbia reso l'assetto negoziale svantaggioso per l'altra; tuttavia, la verifica della sussistenza dei presupposti fattuali è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa sono inammissibili o comunque infondate in sede di legittimità.
- Per affermare un nesso causale tra ritardo nelle trattative e danno da perdita di un vantaggio economico occorre che risulti, in fatto, che la tempistica fosse effettivamente essenziale per la conclusione dell'operazione; in mancanza di tale elemento, il danno non è imputabile alla sola durata dell'istruttoria.
- La presenza di una concorrente causa di ritardo o inefficienza imputabile a terzi può escludere, nel caso concreto, la riconducibilità del danno alla condotta del soggetto convenuto, se il giudice di merito accerta che tale causa è quella effettivamente decisiva.
- In materia di leasing, la parte concedente può, prima della stipula, modulare le condizioni in base alle valutazioni di rischio e alle mutate condizioni di mercato, senza che ciò integri automaticamente un inadempimento all'obbligo di finanziare un importo maggiore di quello inizialmente indicato.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede specifica autosufficienza del motivo e non può risolversi in una mera riproposizione della questione già esaminata o in una richiesta di terzo grado di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28505/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28506/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28507/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28508/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28509/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28520/2024 del 06/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →