Cassazione Penale, Sentenza n. 29096/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Rimini per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorso per cassazione si articolava in tre motivi: (1) censura di illegittimità per violazione dell'art.530 c.p.p., sostenendo che non è configurabile il reato quando la sorveglianza speciale era stata sospesa dalla detenzione di lunga durata senza che fosse stata effettuata una rivalutazione della pericolosità sociale; secondo il ricorrente era necessario un nuovo procedimento ex artt.5, 6 e 7 d.lgs. n.159/2011 per la sottoposizione alla misura dopo la scarcerazione; (2) la pena è eccessiva e manifestamente illogica rispetto alla lieve entità del fatto (allontanamento dal comune di Riccione per recarsi al vicino centro commerciale Le Befane dove si è casualmente incontrato con due connazionali); (3) errata applicazione della legge e carenza o contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbero dovute emergere per la non particolare gravità del fatto e per la scelta del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. In particolare: sul primo motivo il giudice ha osservato che la questione non era oggetto di motivi di appello e, comunque, che il decreto del Tribunale di Cosenza che aveva respinto la richiesta di revoca della sorveglianza speciale costituiva una valutazione ulteriore della pericolosità sociale, considerata equivalente al procedimento previsto dagli artt.5-7 d.lgs.159/2011; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e ha richiamato la discrezionalità del giudice del merito nella determinazione della pena (richiamando art.133 c.p.), non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del merito adeguata e non contraddittoria, avendo richiamato elementi ostativi (grado di dolo, modalità della condotta, recidiva). Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art.75, comma 2
presente nel testo come norma contestata per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale
Utilizzata come disposizione violata dall'imputato per l'allontanamento e l'accompagnamento con soggetti pregiudicati; ha fondato la condanna del ricorrente
codice penale, art.99 (recidiva)
citato per l'applicazione della recidiva
La recidiva è stata applicata dal giudice del merito e ha inciso sulla determinazione della pena
d.lgs. n.159/2011, artt.5, 6 e 7
richiamati dal ricorrente come procedimento necessario per la sottoposizione o conferma della misura dopo la scarcerazione
La Corte ha ritenuto che il decreto del Tribunale di Cosenza che ha valutato la persistenza della pericolosità sia equipollente al procedimento previsto da tali articoli
codice di procedura penale, art.530
menzionato nel ricorso come norma la cui interpretazione sarebbe stata violata
Il ricorrente sosteneva che, in presenza di sospensione della misura per detenzione, non poteva configurarsi la violazione senza nuova valutazione; la Corte però ha ritenuto la questione non tempestivamente dedotta in sede d'appello e comunque superata dal decreto che aveva valutato la pericolosità
codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b)
invocato in relazione ai motivi di cassazione
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente; la Corte ha richiamato i limiti di deducibilità in cassazione (impossibilità di sollevare questioni non dedotte in appello)
codice di procedura penale, art.696, comma 1, lett. b)
richiamato in relazione al secondo motivo sul vizio di motivazione e quantificazione della pena
Usato dal ricorrente per censurare la motivazione della pena; la Corte ha ritenuto la censura generica e non superabile in cassazione
richiamato dalla Corte nel corpo della motivazione circa i criteri di determinazione della pena
Il giudice del merito ha esercitato discrezionalità ai sensi di art.133 c.p.; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non sindacabile in cassazione
codice di procedura penale, art.616
richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità
Sanzione per il ricorrente: condanna al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa, somma alla Cassa delle ammende
richiamato in riferimento alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero
Prevede la possibilità della requisitoria scritta in Cassazione; qui il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state oggetto di motivi in sede di appello; questioni nuove sono di regola inammissibili.
- Un decreto del tribunale che valuta e conferma la persistenza della pericolosità sociale può essere considerato, nelle corrette condizioni, equipollente rispetto al procedimento previsto dagli artt.5-7 del d.lgs. n.159/2011, evitando la necessità di un duplicato procedimento quando la questione è stata già sostanzialmente riesaminata.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivata secondo i criteri dell'art.133 c.p., è difficilmente sindacabile in cassazione; censure generiche sulla 'eccessività' sono spesso inammissibili.
- La valutazione sull'attribuzione o esclusione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito: la Corte di legittimità sindaca la correttezza logico-argomentativa della motivazione ma non riforma valutazioni di fatto adeguatamente motivate.
- Ricorsi manifestamente infondati o procedimenti di impugnazione intempestivi/irrituali possono comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29019/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29021/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2022 del 22/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →