Cassazione Penale, Sentenza n. 30843/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La persona sottoposta a misura degli arresti domiciliari per un reato in materia di stupefacenti chiedeva la revoca o, in subordine, la sostituzione della misura con altra meno afflittiva. Deduceva che le esigenze cautelari non fossero più attuali e concrete: aveva definito il giudizio con rito abbreviato, aveva reso confessione, aveva tenuto una condotta rispettosa delle prescrizioni durante numerose autorizzazioni al lavoro, alle visite mediche e alle visite al cimitero, e il tempo trascorso in misura nonché la riduzione della pena in appello avrebbero inciso sulla valutazione cautelare. Censurava inoltre la motivazione del rigetto per asserita apparenza e tautologicità. Con il secondo motivo lamentava la violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, sostenendo che il giudice non avesse spiegato perché le esigenze cautelari non potessero essere fronteggiate con misure non detentive, anche alla luce della pena residua inferiore a tre anni e della possibile accessibilità a misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il Tribunale non era tenuto a rivalutare integralmente la sussistenza originaria delle condizioni cautelari, ma solo a verificare la presenza di eventuali fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro cautelare; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il provvedimento impugnato non aveva motivato in modo adeguato sulla concreta idoneità di misure meno afflittive a fronteggiare le esigenze cautelari, né aveva compiuto una reale valutazione di proporzionalità alla luce della riduzione della pena all'esito del concordato in appello. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame sul punto della adeguatezza della misura.
Norme richiamate
indica il reato presupposto in materia di stupefacenti per cui era stata applicata la misura cautelare.
richiamato in tema di sussistenza e attualità delle esigenze cautelari.
richiamato quale parametro di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura cautelare rispetto all'entità del fatto e alla sanzione irrogata o prevedibile.
richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione sull'adeguatezza della misura.
indica il rimedio cautelare esperito e la competenza del giudice del rinvio.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In sede di impugnazione contro il rigetto della revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il giudice dell'appello cautelare non deve riesaminare integralmente i presupposti originari della misura, ma deve verificare se siano stati dedotti fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a incidere in modo apprezzabile sul quadro cautelare.
- Il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura o delle autorizzazioni concesse non integra di per sé un elemento nuovo idoneo a giustificare la revoca o la sostituzione, trattandosi di condotta dovuta.
- La confessione dell'imputato e la scelta di riti alternativi non valgono automaticamente come prova di resipiscenza, soprattutto quando permangano elementi indiziari significativi e un rischio di recidiva.
- Ai fini del giudizio cautelare il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari, se il giudice motiva sulla loro persistenza e sull'assenza di fatti nuovi rilevanti.
- Il giudice deve motivare specificamente anche sulla possibilità di applicare misure meno afflittive, verificando in concreto se esse possano fronteggiare le esigenze cautelari secondo i criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità.
- La riduzione della pena in appello può assumere rilievo nel giudizio di proporzionalità della misura cautelare, perché la valutazione va compiuta anche in relazione all'entità della sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
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