Cassazione Penale, Sentenza n. 16968/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che applicava la pena e disponeva la confisca di beni. Il difensore ha denunciato omessa motivazione sia in ordine all'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. sia in ordine alla confisca della somma di denaro e del telefono cellulare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo (omessa motivazione sulle cause di non punibilità) generico e inammissibile, essendo in motivazione del GIP l'esplicito riferimento all'esame degli atti. Ha invece accolto il secondo motivo con riferimento alla confisca non obbligatoria, rilevando l'assenza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro e del cellulare. Ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro e del telefono e ha rinviato per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Modena; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. (La sentenza impugnata aveva inflitto 2 anni e 10 mesi di reclusione e 12.300 euro di multa.)
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del GIP che ha dichiarato di aver esaminato gli atti del fascicolo del P.M., per escludere l'emersione di elementi idonei al proscioglimento per cause di non punibilità; pertanto il profilo è stato considerato generico e respinto.
La legge ha esteso l'applicabilità della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., anche nei casi di patteggiamento; ciò impone al giudice di motivare la confisca di beni specifici sottoposti a sequestro ovvero di spiegare perché ritenga non attendibili le giustificazioni sulla loro provenienza.
Richiamato come riferimento alla disciplina della confisca: l'applicazione della confisca prevista dall'art. 240, dopo la modifica normativa, va adeguatamente motivata anche nei patteggiamenti quando non si tratti di confisca obbligatoria.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014 (Fiocco, Rv. 258275)
Principio richiamato secondo cui, in caso di patteggiamento, il giudice deve motivare la confisca dei beni sottoposti a sequestro o motivare l'inattendibilità delle giustificazioni in ordine alla provenienza.
Massime di principio
- Nei patteggiamenti la confisca non obbligatoria richiede una motivazione specifica e riferita ai singoli beni: il giudice deve indicare perché ritiene i beni assoggettabili a confisca o perché non ritiene attendibili le giustificazioni sulla provenienza.
- Un motivo di impugnazione che si limiti a censure generiche sulla motivazione può essere dichiarato inammissibile: l'impugnante deve specificare il vizio e collegarlo agli elementi del fascicolo.
- La Corte di legittimità può annullare parzialmente la sentenza con rinvio limitatamente agli aspetti carenti di motivazione, lasciando inalterata la parte adeguatamente motivata.
- Chi intende opporsi a una confisca dovrebbe fornire elementi documentali o argomentazioni concrete sulla lecita provenienza del denaro/beni per impedire che il giudice li ritenga riconducibili al reato.
- In sede di nuovo giudizio il GIP dovrà integrare la motivazione sulla confisca o rinunciare ad essa se mancano elementi che la giustifichino; la decisione dovrà essere specifica e riferita ai singoli beni.
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