Cassazione Penale, Sentenza n. 23770/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il detenuto, in espiazione di pena per reati in materia di stupefacenti, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato sia la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sia la richiesta di differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare per motivi di salute. Quanto al primo profilo, ha dedotto violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione: secondo la difesa, il tribunale si sarebbe limitato a elencare gli elementi raccolti senza valutarli compiutamente, trascurando il parere favorevole degli specialisti e dell'UEPE, sopravvalutando un unico precedente remoto e alcuni carichi pendenti, oltre a non dare adeguato peso agli elementi positivi emersi nel percorso inframurario e alla idoneità del domicilio. Quanto al secondo profilo, ha dedotto violazione dell'art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen. e difetto di motivazione sulla compatibilità delle condizioni di salute con il carcere, sostenendo che il tribunale non avrebbe spiegato in modo preciso come il reparto clinico indicato avrebbe potuto garantire cure e degenza post-operatoria, né avrebbe disposto perizia; il rifiuto dell'intervento sarebbe stato giustificato dal timore di un'assistenza inadeguata in ambiente carcerario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: per l'affidamento in prova, ha giudicato congrua e non illogica la valutazione di persistente pericolosità sociale e di insufficiente revisione critica, valorizzando la gravità della pregressa condotta, i carichi pendenti, la brevità e l'ancora limitata efficacia del percorso trattamentale inframurario, nonché la discrezionalità del giudice di sorveglianza nel non attribuire carattere decisivo ai pareri favorevoli degli operatori. Per il differimento della pena, ha osservato che il riferimento normativo invocato era non pertinente, che il detenuto aveva rifiutato senza prova contraria di sottoporsi al trattamento sanitario e al ricovero post-operatorio nel reparto clinico indicato, e che, in assenza di dati tecnici contrari alle indicazioni sanitarie dell'amministrazione penitenziaria, la perizia richiesta sarebbe stata meramente esplorativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
L'affidamento in prova richiede una valutazione complessiva della personalità e della condotta successiva del condannato; il giudice di sorveglianza non è vincolato ai pareri favorevoli degli operatori e può negare la misura se ritiene non ancora raggiunta una prognosi positiva di recupero e di non recidiva.
art. 47-ter, comma 1, lett. c), legge 26 luglio 1975, n. 354
Il richiamo è stato ritenuto non pertinente rispetto alla misura surrogatoria del differimento della pena per motivi di salute; la Corte ha chiarito che la detenzione domiciliare umanitaria è disciplinata da altra disposizione dell'ordinamento penitenziario.
Sono richiamati come fonti del differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute, rispetto al quale la detenzione domiciliare umanitaria opera come misura surrogatoria.
In caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Impone, per la diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate, in ragione dei riferimenti alle condizioni di salute del detenuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione del giudice di sorveglianza deve partire dalla gravità dei reati e dalla storia criminosa del condannato, ma deve soprattutto considerare la condotta successiva e attuale, per verificare se sia iniziato un serio processo di revisione critica e se esista una prognosi affidabile di non recidiva.
- Il giudice di sorveglianza può negare l'affidamento in prova anche in presenza di alcuni elementi positivi del percorso trattamentale, quando ritenga che essi non siano ancora sufficienti a superare i profili di pericolosità sociale e che occorra ulteriore osservazione o sperimentazione premiale.
- I pareri favorevoli espressi dagli operatori trattamentali o dall'UEPE non vincolano il giudice, che deve compiere una valutazione autonoma e complessiva delle informazioni acquisite, secondo il principio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari.
- Il differimento della pena per motivi di salute o la detenzione domiciliare surrogatoria presuppongono che le cure necessarie non siano praticabili in ambiente adeguato oppure che le condizioni cliniche rendano incompatibile il regime detentivo; se il trattamento sanitario è concretamente praticabile nella struttura indicata e il detenuto lo rifiuta senza prova di inidoneità della struttura, la richiesta può essere respinta.
- La richiesta di perizia medico-legale non è necessaria quando non emergano dati tecnici concreti o elementi documentali contrari alle valutazioni sanitarie dell'amministrazione penitenziaria; la perizia non può essere disposta a fini meramente esplorativi.
- Il rifiuto ingiustificato del detenuto di sottoporsi a cure o a ricovero in reparto sanitario idoneo costituisce un elemento ostativo alla concessione del differimento della pena o di misure alternative basate sulla salute.
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