Cassazione Civile, Ordinanza n. 29824/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la mancata trascrizione, da parte del cancelliere del Tribunale che aveva omologato la separazione consensuale, del vincolo di destinazione apposto su un immobile trasferito in sede di accordi di separazione ai fini del mantenimento della figlia. Sostenevano che, essendo stato trascritto il trasferimento della proprietà ma non il vincolo ex art. 2645-ter c.c., l’immobile era rimasto aggredibile dai creditori con iscrizioni ipotecarie e pignoramento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 2645-ter e 2671 c.c., sostenendo che la trascrizione del vincolo dovesse essere curata obbligatoriamente dal pubblico ufficiale che riceve l’atto, e non lasciata alla sola iniziativa delle parti, poiché elemento necessario per la costituzione e opponibilità del vincolo stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d’appello secondo cui, pur essendo il verbale di separazione titolo idoneo alla trascrizione, l’art. 2645-ter c.c. prevede per il vincolo di destinazione una mera facoltà di trascrizione e non un obbligo del cancelliere. Ne consegue che non è configurabile una responsabilità del cancelliere per l’omessa trascrizione del vincolo e, quindi, manca il presupposto della domanda risarcitoria proposta contro il Ministero. La Corte ha anche rilevato un vizio nella notificazione del ricorso, ma ha deciso nel merito per economia processuale. Nessuna statuizione sulle spese in cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
gli atti ... possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione
la norma attribuisce una facoltà di trascrizione, rimessa alla richiesta della parte interessata, e non impone al cancelliere un obbligo di curarne la trascrizione
ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo
l'obbligo di trascrizione del pubblico ufficiale opera solo per gli atti soggetti a trascrizione nei casi espressamente previsti dalla legge e non si estende automaticamente al vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
il verbale di separazione consensuale, una volta omologato, costituisce titolo idoneo alla trascrizione
il verbale di separazione omologato assume natura di atto pubblico
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la legge usa l’espressione "possono essere trascritti", la trascrizione è configurata come facoltà e non come obbligo del pubblico ufficiale, salvo espressa previsione contraria.
- La responsabilità del pubblico ufficiale per omessa trascrizione presuppone un obbligo legale specifico di curare la formalità pubblicitaria; non può essere desunta in via analogica da norme che disciplinano ipotesi diverse.
- Se l’omissione riguarda una formalità rimessa all’iniziativa della parte interessata, non è configurabile la responsabilità del pubblico ufficiale per il solo fatto che l’atto sia astrattamente trascrivibile.
- Il verbale di separazione consensuale omologato può costituire titolo idoneo alla trascrizione, ma ciò non significa che ogni effetto pubblicitario connesso a clausole accessorie sia automaticamente curato d’ufficio dal cancelliere.
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