Cassazione Civile, Ordinanza n. 27416/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina da un'intimazione di pagamento relativa a molteplici cartelle per tributi erariali non versati. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento degli atti impositivi e presupposti. L'agente della riscossione aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile perché l'ente si era avvalso di un avvocato del libero foro. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 e dell'art. 4-novies d.l. n. 34/2019, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inammissibile l'appello per il patrocinio del libero foro. Con il secondo motivo, in subordine, denunciava la violazione degli artt. 182, comma 2, c.p.c. e 11 e 12, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, contestando il diniego di un termine per regolarizzare il mandato alle liti. Tuttavia, prima dell'esame del merito, la Corte rilevava che la ricorrente non aveva dato seguito all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della società intimata, già disposto con ordinanza interlocutoria, con conseguente arresto processuale del ricorso.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di merito, perché ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non aveva ottemperato all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della società intimata, disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Dopo aver richiamato il principio per cui l'art. 371-bis c.p.c. si applica estensivamente anche all'ipotesi di rinnovo della notificazione ordinato dalla Corte, e chiarito che la mancata esecuzione dell'ordine comporta inammissibilità e non mera improcedibilità, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la società contribuente non aveva svolto difese.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma invocata dalla ricorrente a sostegno della legittimazione processuale dell'agente della riscossione e del patrocinio nel processo tributario, ma non esaminato nel merito per l'arresto processuale
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato insieme alle altre norme sul patrocinio nel processo tributario, senza decisione sul punto per l'inammissibilità del ricorso
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
invocato dalla ricorrente in relazione alla difesa tecnica nel processo tributario
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016
citato come base normativa della posizione processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
citato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla difesa tecnica
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro di censura per entrambi i motivi di ricorso, formulati come vizi processuali
art. 182, secondo comma, c.p.c.
richiamato a fondamento del secondo motivo per sostenere la possibilità di regolarizzare il mandato alle liti
richiamato in combinato con l'art. 12, comma 10, dal ricorrente sul tema della rappresentanza e difesa nel processo tributario
art. 12, comma 10, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per il tema della regolarizzazione del mandato
interpretato estensivamente nel senso che l'onere di deposito tempestivo dell'atto notificato si applica anche quando la Corte disponga il rinnovo della notificazione del ricorso
richiamato come base dell'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione
richiamato per qualificare come nulla, e non inesistente, la notifica effettuata in un luogo diverso da quello previsto ma comunque collegato al destinatario
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se la Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c., l'inosservanza dell'ordine determina l'inammissibilità del ricorso, non la mera improcedibilità.
- L'art. 371-bis c.p.c. va interpretato estensivamente: l'obbligo di deposito dell'atto notificato entro il termine perentorio si applica non solo all'integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte necessario, ma anche al rinnovo della notificazione ordinato dalla Corte.
- La notifica del ricorso eseguita in un luogo diverso da quello di cui all'art. 330, comma 3, c.p.c., ma ancora collegato al destinatario, è nulla e non inesistente.
- Quando la parte ricorrente non ottempera all'ordine di rinnovazione della notificazione, la Corte può arrestare il giudizio senza esaminare i motivi di merito.
- In presenza di inammissibilità del ricorso per ragioni processuali, non deve essere pronunciata condanna alle spese se la parte intimata non ha svolto difese.
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