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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27416/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La vicenda origina da un'intimazione di pagamento relativa a molteplici cartelle per tributi erariali non versati. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento degli atti impositivi e presupposti. L'agente della riscossione aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile perché l'ente si era avvalso di un avvocato del libero foro. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 e dell'art. 4-novies d.l. n. 34/2019, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inammissibile l'appello per il patrocinio del libero foro. Con il secondo motivo, in subordine, denunciava la violazione degli artt. 182, comma 2, c.p.c. e 11 e 12, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, contestando il diniego di un termine per regolarizzare il mandato alle liti. Tuttavia, prima dell'esame del merito, la Corte rilevava che la ricorrente non aveva dato seguito all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della società intimata, già disposto con ordinanza interlocutoria, con conseguente arresto processuale del ricorso.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di merito, perché ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non aveva ottemperato all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della società intimata, disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Dopo aver richiamato il principio per cui l'art. 371-bis c.p.c. si applica estensivamente anche all'ipotesi di rinnovo della notificazione ordinato dalla Corte, e chiarito che la mancata esecuzione dell'ordine comporta inammissibilità e non mera improcedibilità, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la società contribuente non aveva svolto difese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c., l'inosservanza dell'ordine determina l'inammissibilità del ricorso, non la mera improcedibilità.
  • L'art. 371-bis c.p.c. va interpretato estensivamente: l'obbligo di deposito dell'atto notificato entro il termine perentorio si applica non solo all'integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte necessario, ma anche al rinnovo della notificazione ordinato dalla Corte.
  • La notifica del ricorso eseguita in un luogo diverso da quello di cui all'art. 330, comma 3, c.p.c., ma ancora collegato al destinatario, è nulla e non inesistente.
  • Quando la parte ricorrente non ottempera all'ordine di rinnovazione della notificazione, la Corte può arrestare il giudizio senza esaminare i motivi di merito.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso per ragioni processuali, non deve essere pronunciata condanna alle spese se la parte intimata non ha svolto difese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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