Cassazione Civile, Ordinanza n. 26962/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un soggetto, assumendo di essere erede per rappresentazione della madre di un de cuius, ha convenuto in giudizio la madre e il soggetto che aveva acquistato alcuni immobili già donati dalla de cuius. Ha sostenuto che la vendita del 21 aprile 1997 fosse in realtà una donazione simulata, con prezzo indicato inferiore al valore di mercato e con finalità di far uscire i beni dalla massa relitta; ha chiesto l'accertamento della simulazione e della nullità del contratto, la ricostruzione della disponibilità del bene in capo alla madre per la successiva collazione/conferimento alla successione, nonché il pagamento di somme a titolo di canoni di locazione risparmiati e della differenza tra prezzo pattuito e valore reale. I convenuti hanno eccepito giudicato, difetto di legittimazione attiva e infondatezza nel merito. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno rigettato le domande. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 1417 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse mal qualificato le prove offerte, dirette a dimostrare l'accordo simulatorio e la causa simulandi, e avesse erroneamente escluso la prova della simulazione; (2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale interpretato in modo meramente letterale le domande senza coglierne il contenuto sostanziale e per aver ravvisato una contraddizione tra domanda di simulazione e richiesta di pagamento della differenza di prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'interpretazione della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo se immotivata o illogica; nel caso di specie, la Corte d'appello aveva esaminato il contenuto degli atti e motivato congruamente nel senso che la domanda fosse volta a far valere una simulazione assoluta della compravendita, mentre le richieste istruttorie tendevano a dimostrare una intestazione fittizia, profilo ritenuto incompatibile e contraddittorio. Ha inoltre ricordato che la selezione, ammissione e valutazione delle prove appartiene al giudice di merito, che può anche implicitamente escluderne la rilevanza senza dover motivare analiticamente su ciascun mezzo istruttorio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla prova della simulazione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché l'apprezzamento della prova e della qualificazione della domanda spetta al giudice di merito
invocato per sostenere che la Corte d'appello avesse travisato il contenuto sostanziale della domanda; la Corte di cassazione esclude la violazione perché il giudice di merito aveva correttamente interpretato il petitum
richiamato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Cassazione nega il vizio poiché le domande erano state lette nel loro complessivo contenuto
norma sul rito camerale di trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale è riservata al giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua e adeguata che valorizzi l'intero contesto dell'atto, non è censurabile in sede di legittimità.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito, leggendo complessivamente gli atti, individui un petitum e una causa petendi coerenti con il contenuto sostanziale della domanda, anche se ciò comporti il rigetto di deduzioni tra loro incompatibili.
- La valutazione dell'ammissibilità, rilevanza e attendibilità dei mezzi istruttori appartiene al giudice di merito, che può anche escluderne implicitamente la rilevanza senza dover dare conto analitico di ciascun mezzo.
- In tema di simulazione, la prospettazione di una simulazione assoluta può risultare logicamente incompatibile con richieste che presuppongano comunque l'esistenza di un contratto effettivo, come la domanda di pagamento della differenza tra prezzo pattuito e valore reale.
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