Cassazione Civile, Ordinanza n. 01412/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una banca, poi il suo cessionario del credito, aveva agito per far dichiarare inefficace nei propri confronti ex art. 2901 c.c. la vendita di un terreno agricolo e di porzioni di fabbricati urbani compiuta da alcuni debitori-fideiussori a favore di una società. In subordine era stata chiesta la simulazione dell’atto. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria, ritenendo provata per presunzioni la consapevolezza del pregiudizio in capo alla società acquirente, valorizzando il rapporto sentimentale tra una socia minoritaria e uno degli alienanti, nonché la vicinanza temporale tra la vendita e il successivo matrimonio. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, escludendo che tali elementi consentissero di desumere la partecipazione della società acquirente alla frode ai creditori, anche perché si sarebbe trattato di una catena di presunzioni non consentita e non risultava dedotto alcun concreto collegamento tra la socia e l’amministratore/rappresentante della società. La società acquirente aveva inoltre domandato il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per la trascrizione della domanda, ma la Corte territoriale ha respinto tale domanda per difetto di prova. In Cassazione, il cessionario del credito ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il quadro indiziario fosse sufficiente a provare per presunzioni la consapevolezza del pregiudizio; la società acquirente, con ricorso incidentale, ha censurato il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., assumendo che la responsabilità aggravata deriverebbe dalla totale soccombenza della controparte. La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: il principale perché mirava a una rivalutazione del merito e non censurava idoneamente la ratio decidendi sulla inammissibilità della doppia presunzione; l’incidentale perché non coglieva la reale ragione del rigetto, fondata sulla mancanza di prova dell’abuso processuale. Spese compensate e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il motivo del creditore/cessionario perché volto in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove e perché non aveva adeguatamente censurato la ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva escluso la possibilità di fondare la prova su una doppia presunzione priva di un concreto collegamento tra la socia e l’amministratore della società acquirente. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi della società acquirente sulla domanda ex art. 96 c.p.c., osservando che la Corte d’appello aveva rigettato la pretesa per mancanza di prova dell’abuso processuale e non per un automatismo derivante dalla soccombenza. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto, a carico del ricorrente principale, dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace l’atto dispositivo pregiudizievole per il creditore
richiamato insieme all’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici e inferenza del fatto ignoto dal fatto noto
la prova per presunzioni richiede fatti gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente una doppia presunzione priva di adeguato nesso logico
utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
richiamato quale requisito di specificità/ammissibilità del ricorso, violato dalla censura apodittica e generica
la condanna per responsabilità aggravata richiede un accertamento caso per caso dell’abuso processuale e non deriva automaticamente dalla soccombenza
richiamati per affermare che la seconda impugnazione contro la stessa sentenza si converte in ricorso incidentale e deve rispettare il relativo termine
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
norma che ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente può essere provata per presunzioni, ma il ragionamento inferenziale deve poggiare su fatti noti gravi, precisi e concordanti e non su una mera concatenazione di presunzioni non sorretta da un adeguato collegamento logico.
- La censura di legittimità contro l’apprezzamento delle presunzioni non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio: è necessario dedurre un vizio di motivazione o di diritto idoneo a colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L’omesso esame di un singolo elemento indiziario non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se la decisione si fonda comunque su una valutazione complessiva degli indizi e la critica mira solo a ottenere un diverso convincimento di merito.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non consegue automaticamente alla soccombenza o all’infondatezza della domanda/impugnazione, ma richiede un accertamento concreto dell’abuso del processo e della condotta oggettivamente antigiuridica.
- Quando una stessa sentenza è impugnata più volte in cassazione, le impugnazioni successive alla prima si convertono in ricorso incidentale e devono rispettare il relativo termine di proposizione.
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