Ordinanza n. 2538/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 02181/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro gli atti comunali di determinazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi a un intervento edilizio con cambio di destinazione d'uso da direzionale a residenziale
Esito
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lombardia n. 02181/2024, che aveva respinto il ricorso introduttivo volto all'annullamento degli atti comunali relativi alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione dovuti per un intervento di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, con cambio di destinazione d'uso da direzionale a residenziale, realizzato sulla base di una SCIA alternativa al permesso di costruire e di una successiva SCIA in variante. L'appellante ha contestato la sentenza sotto diversi profili, di rito e di merito, censurando la determinazione degli oneri di urbanizzazione ai sensi della disciplina regionale vigente ratione temporis e la quantificazione del costo di costruzione. In particolare, la controversia richiede di verificare i criteri concretamente seguiti dal Comune, la destinazione d'uso assunta per il calcolo degli oneri relativi agli interventi su edifici esistenti e le ragioni della mancata applicazione della percentuale del 6% prevista dalla disciplina regionale per determinati interventi su edifici esistenti appartenenti alla Classe tipologica VIII.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito l'appello. Ha ritenuto necessari approfondimenti istruttori e ha ordinato al Comune di Milano di depositare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione corredata da documentazione. La relazione dovrà chiarire: i criteri utilizzati per determinare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione; la destinazione d'uso considerata per gli oneri relativi alle opere su edifici esistenti ai sensi dell'art. 44, comma 12, della l.r. Lombardia n. 12/2005; le ragioni istruttorie della mancata applicazione della percentuale del 6% prevista dalla d.G.R. Lombardia 31 maggio 1994, n. 5/53844 per gli interventi su edifici esistenti appartenenti alla Classe tipologica VIII; nonché ogni ulteriore elemento utile alla decisione. Dopo il deposito della relazione, la Segreteria dovrà sottoporre il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione di una nuova udienza pubblica. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull'appello né sulle spese.
Norme richiamate
Disposizioni processuali richiamate quale base per l'acquisizione di chiarimenti e documenti ai fini dell'istruttoria del giudizio.
Disciplina della SCIA alternativa al permesso di costruire, sulla cui base è stato presentato l'intervento edilizio oggetto della controversia.
art. 44 l.r. Lombardia n. 12/2005
Disciplina regionale richiamata per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, compresi quelli relativi agli interventi su edifici esistenti.
art. 44, comma 12, l.r. Lombardia n. 12/2005
Norma rispetto alla quale il giudice ha chiesto di precisare la destinazione d'uso assunta dall'amministrazione per il calcolo degli oneri relativi alle opere su edifici esistenti.
d.G.R. Lombardia 31 maggio 1994, n. 5/53844
Disciplina regionale richiamata per verificare le ragioni della mancata applicazione della percentuale del 6% al costo di costruzione per interventi edilizi su edifici esistenti appartenenti alla Classe tipologica VIII.
d.m. 10 maggio 1997
Decreto ministeriale richiamato quale riferimento per la Classe tipologica VIII degli edifici esistenti.
Massime di principio
- Quando la decisione sull'impugnazione di atti di determinazione degli oneri urbanistici e del costo di costruzione dipende dai criteri concretamente applicati dall'amministrazione, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione documentata sui presupposti, sui criteri di calcolo e sull'istruttoria svolta.
- Nel contenzioso relativo agli oneri di urbanizzazione per interventi su edifici esistenti, l'amministrazione deve chiarire la destinazione d'uso assunta ai fini del calcolo quando tale elemento incide sulla quantificazione del contributo.
- La mancata applicazione di una specifica percentuale prevista dalla disciplina regionale per il calcolo del costo di costruzione deve essere supportata da ragioni risultanti dall'istruttoria procedimentale, verificabili dal giudice mediante la documentazione amministrativa.
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