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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34984/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

All’indagato era contestata, al capo 1, la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso operante nell’area di Siderno e il ruolo apicale di responsabile della ‘Ndrina di Contrada Mirto, con compiti di direzione degli affiliati, controllo del territorio, sostegno economico al gruppo e partecipazione a incontri con esponenti di altre articolazioni mafiose. Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza dell’11 marzo 2025, aveva applicato la custodia cautelare in carcere; il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza dell’8 aprile 2026, aveva confermato la misura. La gravità indiziaria era fondata soprattutto su intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, oltre che sugli elementi relativi agli interventi dell’indagato in controversie, alla raccolta di denaro per il gruppo e alla partecipazione a incontri conviviali di vertice. Con il primo motivo il ricorrente lamentava che le intercettazioni fossero inutilizzabili perché i file audio non erano stati messi tempestivamente a disposizione della difesa: la richiesta di copia era stata presentata il 17 marzo 2026 e il 7 aprile, il giorno prima dell’udienza di riesame, la Procura aveva comunicato che i file erano solo parzialmente pronti. Con il secondo e il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla partecipazione associativa, contestando la prova della consapevole adesione, del contributo causale al mantenimento o rafforzamento del sodalizio e della stabilità dei rapporti con i vertici; censurava inoltre la valutazione delle intercettazioni e la loro asserita mancanza di univocità. Con il quarto motivo contestava la prova del ruolo apicale, sostenendo che fosse stata desunta essenzialmente da un’autodefinizione millantatoria e da un intervento di mediazione in una controversia, elementi che a suo avviso non dimostravano funzioni direttive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l’istanza difensiva di accesso ai file audio non indicava specificamente le ragioni d’urgenza né, in un procedimento complesso, identificava in modo adeguato le captazioni richieste; inoltre, dopo la fissazione dell’udienza di riesame, non risultava presentata un’ulteriore richiesta di sollecito. Il ritardo e il parziale accesso agli atti, pur obiettivamente sfavorevoli alla difesa, non determinavano quindi nullità o altra patologia processuale. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti congiuntamente: il Tribunale del riesame aveva valutato in modo congruo le intercettazioni e gli altri indizi, dai quali emergevano l’inserimento stabile dell’indagato, la sua consapevolezza di contribuire agli scopi del sodalizio e un ruolo attivo concretamente percepibile. La rilettura delle conversazioni proposta dalla difesa non poteva essere compiuta in sede di legittimità, non essendo stata dedotta una motivazione manifestamente illogica o irragionevole. È stato respinto anche il quarto motivo: il ruolo apicale risultava dal complesso degli elementi indiziari, tra cui direttive agli affiliati, controllo territoriale, sostegno economico e partecipazione agli incontri di vertice, e non soltanto dall’autodefinizione o dall’attività di mediazione. La Corte ha disposto altresì la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi

    La partecipazione mafiosa richiede uno stabile inserimento funzionale nell’organizzazione, che nel caso concreto dimostri la messa a disposizione dell’agente per il perseguimento dei fini comuni; non basta una mera appartenenza statica o l’acquisizione di uno status.

  • art. 309 c.p.p.

    In tema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l’onere di presentare a tal fine una richiesta tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al p.m. di provvedere, e specifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell’istanza stessa, con precisa indicazione dei “file” delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento

    Nel procedimento di riesame, chi richiede l’accesso alle intercettazioni deve presentare una richiesta tempestiva e specifica, indicare le ragioni d’urgenza e individuare i file richiesti; se mancano tali elementi, il ritardo dell’accusa non è ingiustificato e il mancato accesso non determina nullità.

  • art. 191 c.p.p.

    Ne deriva che la difesa dell’indagato ha l’onere di presentare all’ufficio requirente procedente una richiesta che sia connotata da tempestività e da specificità, con la conseguenza che, in mancanza di tali indicazioni, non surrogabili, l’eventuale ritardo dell’organo dell’accusa a provvedere sull’istanza rivoltogli non può ritenersi ingiustificato e il mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna patologia, sanzionabile processualmente, del procedimento di riesame.

    La mancata tempestiva disponibilità delle intercettazioni non comporta, di per sé, inutilizzabilità: quando la difesa non formula una richiesta tempestiva e specifica, l’eventuale ritardo non produce una patologia processuale del riesame.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo carcerario patito da Francesco Baggetta, rilevanti ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell’elevatissimo disvalore delle condotte illecite oggetto di contestazione e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato alle cellule ‘ndranghetistiche storicamente presenti nell’area reggina ionica, nel cui contesto operativo si concretizzavano i comportamenti criminosi posti in essere dall’indagato, che apparivano collegati al ruolo egemonico svolto nell’ambito del sodalizio sidernese.

    Nel provvedimento cautelare impugnato, la sussistenza delle esigenze cautelari è stata collegata alla gravità delle condotte contestate e al loro inserimento in un più ampio contesto criminale, nonché al ruolo egemonico attribuito all’indagato.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario dove la ricorrente si trova ristretta, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    A seguito della decisione che conferma la misura custodiale, la cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato è ristretto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame, il difensore che intenda accedere ai file audio delle intercettazioni deve formulare una richiesta tempestiva e specifica, indicare le ragioni d’urgenza e individuare le captazioni richieste; la mera presentazione dell’istanza o la pendenza di una misura cautelare non fanno presumere l’urgenza. In assenza di tali indicazioni, il ritardo dell’ufficio requirente non è ingiustificato e il mancato accesso non determina nullità o altra patologia del procedimento.
  • La partecipazione a un’associazione mafiosa richiede uno stabile inserimento nella struttura organizzativa, concretamente idoneo a dimostrare la messa a disposizione dell’agente per il perseguimento dei fini comuni. La valutazione deve considerare il ruolo effettivo e dinamico e i compiti svolti, non la mera acquisizione di uno status.
  • Gli esiti delle intercettazioni possono costituire prova diretta e non necessitano necessariamente di riscontri esterni quando siano dotati di gravità, precisione e concordanza. L’interpretazione del contenuto e del linguaggio delle conversazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e non manifestamente illogica o irragionevole.
  • La valutazione degli indizi mediante massime di esperienza e criteri di verosimiglianza può attribuire al dato valore probatorio quando sia plausibilmente esclusa una spiegazione alternativa incompatibile con l’ipotesi accolta; altrimenti il dato resta un indizio da valutare insieme agli altri elementi disponibili.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareImpugnazioniProve
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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